Parcheggio a pagamento e danni all’auto, quando è responsabile l’autorimessa?

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Il depositante, che lamenta danni alla cosa durante il deposito nel parcheggio a pagamento, ha solo l’onere di provare l’avvenuta consegna ed i danni subiti, dovendosi presumere che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che i deterioramenti o/e avarie siano da attribuirsi a cause esterne od alla natura stessa del bene (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 3 luglio 2025, n.18124).

I danni all’auto nel parcheggio a pagamento

Il proprietario dell’automobile chiede la condanna della società gestrice del parcheggio al pagamento della somma di Euro 450, a titolo di ristoro dei danni cagionati all’autovettura (carrozzeria della fiancata laterale sinistra) nel periodo (tra il 5 e il 10 settembre 2009) in cui il veicolo era stato affidato in custodia a titolo oneroso all’autorimessa convenuta.

Il Giudice di Pace di Roma rigetta la domanda, in quanto il valore della controversia è inferiore a euro 1.100,00. Il successivo appello viene dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma, ma tale decisione viene poi impugnata dall’attore originario con ricorso per Cassazione. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3290 del 12 febbraio 2018, accoglie il ricorso e rinvia la causa al Tribunale, il quale, una volta riassunta la lite, rigetta nuovamente l’appello proposto.

Le divergenti deposizioni dei due testi

La Corte di appello ha:

  • ravvisato un errore di fatto revocatorio nell’avere affermato l’inesistenza nel fascicolo processuale di un documento (la fattura attestante l’esborso sopportato per la riparazione del veicolo) e, per l’effetto, revocato la sentenza n. 14373/2019 del medesimo Tribunale.
  • Nel merito, rigettato nuovamente l’appello avverso la sentenza n. 37515/2012 del Giudice di Pace, così motivando: “alla luce delle divergenti deposizioni dei due testi di parte convenuta e del teste di parte attrice, tutti non particolarmente attendibili avendo rapporti a diverso titolo con le parti in causa, ritiene il giudicante che la parte attrice non abbia assolto all’onere probatorio che su essa incombeva, ovvero del nesso causale tra la custodia nell’autorimessa e il danno lamentato all’autovettura di sua proprietà“.

Ricorre per Cassazione, nuovamente, il proprietario del veicolo.

L’onere della prova

Parte ricorrente imputa al Giudice di appello di avere accantonato le dichiarazioni del teste oculare di parte attrice, moglie del danneggiato, che era insieme al marito al momento del ritiro della macchina e che aveva confermato di avere rilevato, in tale frangente, che l’autovettura aveva subito dei danni. Inoltre deduce che si sarebbe formato il giudicato sull’accertamento dell’an debeatur e che vi sarebbe stata inversione dell’onere della prova sul nesso causale.

Precisa, su quest’ultimo punto, che “il depositante il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha solo l’onere di provare l’avvenuta consegna ed i danni subiti, dovendosi presumere che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che i deterioramenti o/e avarie siano da attribuirsi a cause esterne od alla natura stessa del bene“.

Innanzitutto le doglianze sono in parte infondate laddove argomentano della inosservanza del giudicato (essendo dirimente la considerazione degli effetti del positivo accoglimento dell’istanza di revocazione sopra menzionata), e dei princìpi in tema di onere della prova nel contratto di parcheggio.

Infatti, la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il Giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata.

La responsabilità della società gestrice del parcheggio a pagamento

Per quanto riguarda la responsabilità della società gestrice del parcheggio a pagamento, il depositante deve dimostrare:

  • di avere affidato la res alla custodia del depositario.
  • che siffatta cosa abbia subito un pregiudizio suscettibile di valutazione economica (quale, in termini di danno emergente, un danneggiamento del bene che richieda la sopportazione di un costo per il ripristino della sua integrità o funzionalità).
  • che tale pregiudizio si sia verificato durante il tempo in cui la cosa era posta nell’autonoma sfera di controllo del depositario.

Nella vicenda in esame, mentre con la sentenza n. 14347/2019, il Tribunale capitolino ha rigettato la domanda attorea per difetto dell’elemento sub (ii), cioè a dire della prova di un esborso sostenuto per la riparazione di un danno al veicolo, la sentenza qui impugnata ha invece negato la responsabilità della autorimessa per insussistenza del requisito sub (iii).

Quindi, non può negarsi che le motivazioni addotte nelle due pronunce del Tribunale di Roma a fondamento della domanda di risarcimento del danno materiale, siano sostanzialmente differenti, ma comunque idonee a superare la critica del giudicato interno.

Corretta è stata anche l’applicazione delle regole sul riparto dell’onere della prova, in ciò le censure esposte si palesano finalizzate a sollecitare un riesame del compendio istruttorio inammissibile in Cassazione.

In definitiva, il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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