L’errore di fatto nel giudizio di legittimità

0
estorsione-errore-di-fatto

L’assunzione dell’imputato presso una società sarebbe stata imposta e tale imposizione avrebbe sostanziato l’estorsione aggravata contestata avente carattere contrattuale. L’errore di fatto, nel giudizio di legittimità, può giustificare un ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. solo se deriva da una svista percettiva e non da una valutazione interpretativa (Corte di Cassazione, I penale, sentenza 8 luglio 2025, n. 25123).

La vicenda

La Corte di Cassazione (sent. 14/5/2024) ha rigettato i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia inerenti condotte di associazione di stampo mafioso, commesse nelle provincie di Padova e Venezia.

In particolare, A.F. era stato ritenuto colpevole di estorsione in danno dei responsabili della società GS, in concorso con B.M. e B.S., ritenuti appartenenti all’associazione ‘ndranghetista “G.A.”.

Il difensore di A.F. ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cpp, deducendo l’errore di fatto ricavabile dalla sentenza in data 14/05/2024, secondo la quale l’assunzione del ricorrente nella società GS sarebbe stata imposta da B.S. e tale imposizione avrebbe sostanziato l’estorsione aggravata contestata avente carattere contrattuale.

Tale fatto non si rinviene nel capo di imputazione e nelle due sentenze di merito.

Pertanto, la Corte di Cassazione aveva affermato l’esistenza di un fatto nuovo, che non rientra tra quelli ricavabili dal contenuto degli atti dei quali aveva la materiale disponibilità, atti che, in assenza di ulteriori produzioni documentali, devono individuarsi nelle sole sentenze dei due gradi di merito.

La S.C. ha ritenuto che l’imposizione dell’assunzione di A. emergesse dalle dichiarazioni di persone informate dei fatti, ma costoro nulla dicono sulla vicenda in questione e nemmeno i Giudici di merito sono approdati alla conclusione che l’assunzione di A. sarebbe stata imposta da B.S.

La difesa, pertanto, rappresentava che tale errore di fatto aveva comportato che la Cassazione aveva retrodatato la condotta estorsiva ad un comportamento non contestato e precedente a quello descritto nelle sentenze di merito e a non confrontarsi con la specifica censura contenuta nel ricorso dell’A.

Il secondo intervento della Cassazione

La S.C. rigetta tutte le censure. L’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’alt 625-bis cpp, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Pertanto, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva, e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio.

L’errore di fatto denunciato dal ricorrente riguarderebbe l’assunzione di costui nella società GS come manutentore, assunzione asseritamente imposta da B.S., quale socio occulto, alle persone offese socie della società.

Tale imposizione avrebbe sostanziato l’estorsione aggravata contestata avente carattere contrattuale.

L’errore di fatto

La difesa sostiene che tale fatto non si rinviene nel capo di imputazione e nelle due sentenze di merito, sicché l’errore percettivo andrebbe individuato nell’avere ritenuto il Giudice di legittimità che questo sarebbe il fatto estorsivo, introducendo così un fatto nuovo. Tuttavia, tale prospettazione è infondata.

Si legge nella sentenza della Corte di Cassazione del 14/05/2024, già sopra menzionata, che la rilevanza dell’assunzione di A. nella “società GS che non costituisce l’oggetto dell’estorsione, ma rientra in una più complessa operazione estorsiva, nel senso che: “il principale compito dell’A. fosse quello di controllare lo svolgimento delle attività all’Interno della GS per conto di B”.

La condotta estorsiva è quindi descritta non con riferimento alla forzata assunzione ma è riferita al fatto che A. pretendeva il pagamento per lavori che svolgeva non per la società GS, ma per il B. Detto in altri termini, il riferimento all’Imposizione dell’Inserimento nella struttura operativa della GS di A. non sostanzia la condotta estorsiva, che viene descritta nella pretesa di pagamenti di prestazioni che non corrispondevano all’interesse della società ma del solo B.

Di talché la Corte di appello non è incorsa in alcun errore percettivo (c.d. errore di fatto) e il ricorso viene integralmente respinto.

Avv. Emanuela Foligno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui