Secondo il Tribunale, il regime particolare del Foro del consumatore sarebbe applicabile solo nelle cause in cui la Struttura sanitaria convenuta ha carattere privato, viceversa tale Foro non è competente quando la Struttura è pubblica, o operante in regime di convenzione con il S.S.N. Invece la Cassazione afferma che le cause contro più persone, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al Giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 luglio 2025, n. 18359).
La vicenda
Il paziente cita a giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’Istituto Neurologico, il Centro oculistico e il dott. P.M., chiedendo che venisse accertata la loro responsabilità, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, in relazione all’attività sanitaria svolta con imperizia, negligenza e imprudenza.
Il Tribunale dichiara la propria incompetenza a favore del Tribunale di Isernia argomentando che il regime particolare del Foro del consumatore previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sarebbe applicabile solo nelle cause in cui la Struttura ha carattere privato, non potendo viceversa valere quando la stessa è un ospedale pubblico o una casa di cura operante in regime di convenzione con il S.S.N. Perché in tal caso la struttura non opera con la logica del profitto e non può essere qualificata come “imprenditore” o “professionista”, e il paziente non può essere ritenuto alla stregua di un “consumatore”. In questo secondo caso, infatti, competente per territorio e il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della struttura.
Nel caso specifico, avendo l’Istituto Neurologico convenuto natura di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), il criterio di competenza del Foro del consumatore non poteva essere applicabile e doveva ritenersi competente il Tribunale di Isernia, per essere quella la sede legale della società suindicata.
Contro tale decisione viene interposto Regolamento di competenza dinanzi la Corte di Cassazione.
Regolamento di competenza presso la Cassazione
Osserva il ricorrente che l’art. 38 cit. impone al Giudice di decidere la questione di competenza in base a quello che risulta dagli atti; invece, il Tribunale avrebbe discusso dell’applicabilità, o meno, delle regole sul Foro del consumatore, posto che l’attore aveva indicato in citazione di essere residente a Napoli. Richiamare il Foro del consumatore sarebbe pertanto inutile, essendo stata incardinata la causa presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, o proprio perché quello era il Foro generale della persona fisica dott. Me. e della persona giuridica Centro oculistico.
La Suprema Corte ritiene che il Regolamento di competenza sia fondato.
Il Tribunale, errando, ha declinato la propria competenza “facendo leva sull’eccezione formulata solo da una delle tre parti convenute”. La declinatoria, infatti, si è fondata esclusivamente sulla circostanza, prospettata dall’Istituto Neurologico per cui il Foro di competenza doveva essere corrispondente al luogo in qui è stato svolto l’intervento chirurgico.
Il foro del consumatore non esclude la connessione tra più convenuti
La S.C. osserva che nel caso di specie vi era connessione, sia per l’oggetto che per il titolo, tra le domande proposte dal paziente ricorrente nei confronti di tutti e tre i convenuti. Ciò comporta che deve trovare applicazione l’art. 33 cpc, a norma del quale le cause “contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a Giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al Giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”.
In argomento, la parte che intende superare il principio di concentrazione delle cause ha l’onere di sollevare l’eccezione di incompetenza anche in relazione ai Fori concorrenti relativi agli altri convenuti. Ma, l’Istituto Neurologico non ha in alcun modo contestato la competenza del primo Tribunale adito in relazione alla posizione degli altri due convenuti, ne consegue che l’eccezione è da ritenere prospettata in modo incompleto, rimanendo per tale ragione definitivamente radicata la competenza presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
In conclusione, presso tale Foro la causa dovrà essere riassunta.
Avv. Emanuela Foligno







