La competenza territoriale nella responsabilità sanitaria

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La competenza territoriale nella responsabilità sanitaria individua il giudice territorialmente competente a conoscere delle controversie derivanti da errori medici o disservizi sanitari. Tale individuazione assume rilievo centrale per garantire l’effettiva tutela del paziente e l’efficienza del processo. La Cassazione, dopo avere enunciato un importante principio di diritto, pone fine alla “tesi bifasica” e dichiara la competenza del Tribunale di Roma (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 maggio 2025, n. 11804).

Ricovero del paziente e avvio del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.

Il paziente, ricoverato dapprima presso l’Ospedale di Frascati, poi presso il Policlinico Umberto I di Roma, decede il 18 marzo 2017 presso la Casa di cura “San Raffaele” di Monte Compatri.
I congiunti, citano in giudizio sia l’ASL Roma 6, sia il Policlinico Umberto I di Roma, ritenendoli solidalmente responsabili del decesso e propongono ricorso ex art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma. Espletata CTU medico-legale, non si addiveniva a una conciliazione e si procedeva con il deposito del ricorso ex art. 702 c.p.c.
Tale ricorso è stato proposto solo nei confronti di ASL Roma 6 in quanto la consulenza medico-legale aveva escluso coinvolgimenti del Policlinico Umberto I. Nel costituirsi in giudizio la ASL eccepiva l’incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Velletri, sede legale dell’Azienda Sanitaria e dell’Ospedale in cui si era verificato l’evento dannoso.
Il Tribunale di Roma dichiara la propria incompetenza in favore di quella di Velletri.

Ricorso in Cassazione e questione di competenza territoriale nella responsabilità sanitaria

I ricorrenti lamentano che richiesta ed espletata la consulenza tecnica preventiva medico-legale ai fini della conciliazione della lite ex art. 696-bis c.p.c., il ricorso nel merito debba essere depositato presso lo stesso Giudice che ha trattato il procedimento finalizzato all’ATP. In altri termini, i ricorrenti sostengono la tesi che le norme sull’ATP conciliativo avrebbero introdotto una speciale ipotesi di competenza funzionale.
Secondo la loro tesi, il procedimento in parola, L. 24/2017 sarebbe ripartito in accertamento preventivo e accertamento di merito.
Invero, nella comparsa di risposta l’Azienda Sanitaria convenuta ha indicato come territorialmente competente il Tribunale di Velletri, per un verso, quale giudice del luogo in cui essa ha sede (così evocando il criterio di collegamento previsto dall’art. 19, primo comma, cod. proc. civ.), per altro verso, quale giudice del luogo in cui si era verificato l’evento dannoso (così evocando il primo dei due criteri di collegamento di cui all’art. 20 cod. proc. civ.).

Esame della contestazione da parte della Suprema Corte

Innanzitutto, la S.C. dà atto che la ASL non ha congruamente contestato tale circostanza in quanto il luogo in cui è sorta l’obbligazione è stato evocato solo con riferimento al danno subito dai ricorrenti iure hereditario, non anche con riguardo al danno iure proprio, mentre è mancata del tutto la contestazione relativa al forum destinatae solutionis.
Questo significa che l’eccezione svolta dalla ASL sul punto era dunque inammissibile per incompletezza, quindi errando il Tribunale di Roma anziché prendere atto del definitivo radicamento della competenza presso di sé, ha proceduto alla sua declinazione; ciò rende necessario alla S.C. dichiarare la competenza del Tribunale di Roma.
Ritiene, inoltre, la S.C. di enunciare il principio di diritto applicabile per la soluzione della questione di particolare importanza posta dall’odierno ricorso, concernente, per un verso, il momento determinativo della competenza nel procedimento ex art. 8 Legge n. 24 del 2017, per l’altro, il momento in cui tale competenza va verificata.

Competenza e consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.

“l’art. 8, commi 1 e 2, della Legge n. 24 del 2017 prescrive che colui il quale intenda esercitare un’azione per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di una condotta integrante una fattispecie di responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. dinanzi al Giudice competente (comma 1), quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento (comma 2)”…
“l’art. 696-bis c.p.c., a sua volta, disciplina l’istituto della consulenza tecnica conciliativa che offre alle parti la possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all’instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all’esistenza del fatto e all’entità del danno, nell’auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo che renda superflua l’instaurazione del successivo giudizio di merito; qua possono verificarsi due tesi opposte:

Le due tesi interpretative sull’art. 696-bis c.p.c.

  • la prima, sull’assunto che la consulenza tecnica preventiva avrebbe una mera finalità conciliativa e deflattiva del contenzioso, in mancanza non solo della specifica funzione cautelare ma anche della più generale funzione di istruzione preventiva, esclude ogni connessione strutturale tra il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e il giudizio di merito da introdursi già nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c. e, ora, in quelle del rito semplificato di cui agli artt. 281-decies ss. c.p.c.
    Ne discenderebbe, quale implicazione necessaria, da un lato, che l’accertamento del Giudice competente a conoscere del merito dovrebbe essere svolto al momento della presentazione della domanda di merito, e non già al momento del ricorso per consulenza tecnica preventiva, sicché il provvedimento con cui il Giudice affermasse o negasse la propria competenza per territorio a provvedere sulla relativa istanza non assumerebbe alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito…

Collegamento strutturale tra ATP e giudizio di merito

…né il mancato rilievo d’ufficio dell’incompetenza (derogabile o inderogabile) o l’omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti determinerebbero il consolidamento della competenza in capo all’ufficio giudiziario adito ai fini del successivo giudizio di merito. Dall’altro lato, che il giudice competente andrebbe individuato al momento di proposizione della domanda di merito, quale momento determinativo della competenza ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ.

  • la seconda tesi, pur condividendo con la prima l’esclusione della natura cautelare dell’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c. (sulla base dell’agevole rilievo che l’istanza di consulenza preventiva non presuppone né il fumus boni iuris né il periculum in mora), reputa che esso svolga funzione di istruzione preventiva in posizione comunque strumentale rispetto al successivo giudizio di merito…

Natura e finalità del procedimento risarcitorio ex L. 24/2017

…col quale resterebbe funzionalmente e strutturalmente collegato; il procedimento risarcitorio da responsabilità medica ex art. 8 della Legge n. 24/2017 integrerebbe, dunque, sul piano strutturale, un procedimento bifasico articolato nella fase necessaria e sommaria della consulenza tecnica preventiva e in quella eventuale a cognizione piena da svolgersi ove non si addivenga alla conciliazione delle parti; ne discenderebbe che – non diversamente da quanto la Sezione Lavoro di questa Corte ha affermato in ordine al procedimento disciplinato dall’art. 445-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. lav., 21/12/2024, n. 33835) – il Giudice dovrebbe verificare la propria competenza già nella prima fase sommaria con riguardo al momento di presentazione dell’istanza di consulenza preventiva;”
La mancanza di un provvedimento del Giudice che implichi il riconoscimento anche implicito della sua competenza esclude che la relativa questione debba formare oggetto di discussione al momento della presentazione del ricorso contenente l’istanza di consulenza preventiva…

Verifica della competenza e principio di diritto della Cassazione

…presentazione che, in quanto condizione di procedibilità della domanda (art. 8, comma 2, Legge n. 24/2017), resta estranea al giudizio con questa successivamente (ed eventualmente) introdotto; la verifica della competenza del giudice va dunque effettuata successivamente all’introduzione del giudizio di merito e l’eventuale incompetenza, se venga in rilievo un’ipotesi di incompetenza per territorio derogabile, può essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta, mentre, se venga in rilievo un’ipotesi di incompetenza inderogabile, può essere rilevata d’ufficio entro gli ordinari termini preclusivi.
Ragionando in tal senso, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito, non trovando applicazione la contraria disposizione di cui all’art. 698 c.p.c., che subordina l’ingresso del mezzo di prova al previo giudizio di ammissibilità e rilevanza da parte del Giudice.

Conclusioni sul giudizio ex art. 8 L. 24/2017 e principio della retroazione

In definitiva, da un lato, la natura strutturalmente non unitaria del giudizio regolato dall’art. 8 della Legge n. 24/2017 (che non integra un giudizio unitario bifasico), esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito, previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta ex art. 281-undecies c.p.c., se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile.
dall’altro lato, la retroazione degli effetti (anche processuali, oltre che sostanziali) della domanda giudiziale (formulata con il deposito del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.) al momento del deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., giustificata dal collegamento funzionale tra i due procedimenti, impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

il giudizio regolato dall’art. 8 della Legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ..
Tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies cod. proc. civ., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la “retroazione” degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281 -undecies cod. proc. civ. al deposito del ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ., impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale”).

La competenza territoriale del Tribunale di Roma

Nel caso trattato, il ricorso ex art. 696-bis cpc depositato presso il Tribunale di Roma era stato proposto dinanzi al Giudice competente, perché la domanda era stata formulata non solo nei confronti della ASL Roma 6 (cui faceva capo l’Ospedale di Frascati) ma anche nei confronti del Policlinico Umberto I di Roma, così integrandosi un cumulo soggettivo (artt. 2055 cod. civ. e 33 cod. proc. civ.) implicante una modificazione della competenza per ragioni di connessione.

Nel “passaggio” dal procedimento sommario al procedimento di merito a cognizione piena, essendo stata circoscritta la domanda soltanto ad uno degli originari convenuti (ASL 6), era venuto meno il cumulo soggettivo e la conseguente connessione, ma tale circostanza non consentiva alla parte convenuta di eccepire fondatamente (né autorizzava il Giudice a rilevare) il (sopravvenuto e, quindi, irrilevante) mutamento dello stato di fatto processuale comportante, in astratto, una modificazione della competenza, poiché essa si era determinata, cristallizzandosi, al momento del deposito del ricorso ex art. 696- bis cod. proc. civ..

Conclusivamente, la Cassazione, dopo avere enunciato l’importante principio di diritto sopra riportato che pone fine alla “tesi bifasica” dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Avv. Emanuela Foligno

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