Il punto focale della controversia esaminata dagli Ermellini riguarda l’affermazione della derogabilità o meno del foro di competenza…del consumetore

Con l’ordinanza n. 11128 del 20 maggio 2014 la Corte di Cassazione con un’ordinanza specifica ha fatto il punto sul ricorso per regolamento del foro di competenza fornendo importanti chiarimenti

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte si è pronunciata sul ricorso proposto dal titolare di un ambulatorio odontoiatrico per prestazioni professionali fornite presso uno studio privato da parte di un odontoiatra esercente in un luogo diverso rispetto a quello di residenza del paziente sottoposto alle cure.

In primo luogo, la Corte ha specificato che non veniva contestata tra le parti l’applicabilità al caso de quo delle norme contenute nel c.d. codice del consumato e l’applicabilità del foro del consumatore.

I giudici hanno ricordato infatti che si tratta di una pretesa creditoria per prestazioni professionali di natura medico-sanitaria odontoiatrica eseguite in uno studio privato.

Alla luce di ciò, il contratto di prestazione d’opera professionale concluso tra paziente e medico rientra nell’ambito della disciplina dei contratti del consumatore.

E questo vale anche se il contratto – come nel caso di specie – non sia stato concluso per iscritto e il paziente abbia scelto di avvalersi dell’attività di un medico esercente in un luogo diverso dalla sua residenza.

A questo proposito, i giudici della Cassazione ricordano che il punto centrale della controversia riguarda l’affermazione della derogabilità o meno del foro del consumatore.

Un aspetto fondamentale, ricordano i giudici, per verificare se, nel caso de quo, l’eccezione di incompetenza territoriale sia stata tempestiva o tardiva, con riferimento al combinato disposto dell’art. 38 c.p.c. (cosi come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69) e D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u).

In merito al ricorso per regolamento di competenza, la Cassazione rileva inoltre che la giurisprudenza più recente sostiene che il foro del consumatore, sebbene esclusivo, è di natura derogabile, ma solo in un caso specifico, come ben illustrato dall’accurata analisi su questo argomento dell’Avv. Maria Teresa De Luca.

 

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