Figli maggiorenni, obbligo di mantenimento e principio di autoresponsabilità

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La Cassazione, con l‘ordinanza n. 12121 dell’8 maggio 2025, enuncia un importante principio di diritto in materia di mantenimento di figli maggiorenni legandolo al principio di autoresponsabilità. Qui proponiamo un approfondimento sulla decisione della Suprema Corte e sul suo impeccabile excursus storico-sociale che ha illustrato in maniera pregevole gli istituti della riforma degli anni 2012 e 2013.

Al di là dell’aspetto storico, che è pur sempre imprescindibile per comprendere appieno il lavorio della giurisprudenza, ciò che risulta egualmente interessante è la illustrazione della Cassazione della ratio nelle norme codicistiche della materia, in ciò partendo dalle basi “gettate” dalle SS.UU. del 2014.

Parimenti molto interessante si presenta il richiamato “principio di autoresponsabilità” secondo cui il figlio, in forza dei suoi doveri di autoresponsabilità, non può “pretendere” la protrazione degli obblighi parentali oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché “l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”.

Cosa significa principio di autoresponsabilità?

Sta a significare che se è pur pacifico che l’obbligo di mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età “può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora via sia abuso di quel diritto, e il figlio tenga un comportamento di inerzia, o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica.

Conclusivamente desta anche interesse il fatto che la S.C. abbia, in più passaggi della decisione in esame, menzionato la suddivisione degli oneri probatori tra genitore richiedente e genitore obbligato.

La suddivisione degli oneri probatori tra genitore richiedente e genitore obbligato.

Il genitore richiedente ha un onere di allegazione ed un onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest’ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l’onere di dimostrare il contrario, secondo il normale meccanismo processuale della prova per presunzione semplice.

Questo significa, in altri termini, che il genitore che invoca il mantenimento del figlio, può avvalersi di presunzioni che, in ragione del decorso del tempo, operano contro il persistere del diritto al mantenimento, quando il figlio sia lontano dalla minore età. Invece, in caso di figlio maggiorenne ancora vicino alla minore età (vent’anni), deve essere censurata la decisione di merito che, ad esempio, nell’escludere il contributo di mantenimento a carico del padre separato, si è limitata a rilevare che la figlia non ha proseguito gli studi.

Avv. Emanuela Foligno

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