Il licenziamento della lavoratrice incinta è in linea di principio vietato dalla legge, salvo alcune eccezioni tassative. Tra queste rientra la giusta causa, ossia una condotta talmente grave da rompere in modo irreparabile il rapporto fiduciario tra datore e dipendente.
La Corte di appello ha ritenuto ravvisabile la “colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro”. La sentenza penale d’appello, pronunziata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, pur non avendo efficacia di giudicato, consente al Giudice civile, nell’ambito della sua rivalutazione autonoma del fatto, di tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, anche ripercorrendo lo stesso iter argomentativo del decidente (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, sentenza 14 luglio 2025, n. 19367).
La vicenda: il licenziamento della lavoratrice incinta
La donna era stata dipendente della società F. fino al 22/11/2010 quando era stata licenziata per giusta causa, come rappresentato nella contestazione disciplinare del 29/10/2010.
Il licenziamento della lavoratrice incinta viene impugnato proprio perché durante il periodo di gravidanza. Il Tribunale di Macerata rigetta le domande della lavoratrice.
Invece, la Corte d’Appello di Ancona dichiara la nullità del licenziamento della lavoratrice incinta in assenza di una giusta causa, ordina alla società di reintegrare la donna nel posto di lavoro e condanna la datrice a pagare le retribuzioni dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, nonché a pagare l’indennità di malattia dell’1 al 26 settembre 2010.
La società propone ricorso per revocazione, ma la Corte di Ancora lo dichiara inammissibile ed infondato. Avverso entrambe le sentenze della Corte di Ancona, la società si rivolge alla Corte di Cassazione.
La S.C., con ordinanza n. 25310/2022 accoglie due dei motivi del primo ricorso e dichiara inammissibile il secondo ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Avverso la predetta ordinanza la donna propone ricorso per revocazione, che la S.C. dichiara inammissibile.
Falsificazione dei fax e colpa grave: la ricostruzione dei fatti
La Corte d’Appello di Bologna, pronunziandosi in sede di rinvio, rigetta l’appello proposto dalla lavoratrice avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, affermando che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio è tenuto a uniformarsi al principio affermato dalla Corte di legittimità, ai relativi presupposti di fatto e alle premesse logico-giuridiche, con conseguente preclusione a rimettere in discussione questioni già definite, sia in fatto che in diritto.
La Suprema Corte, con l’ordinanza di rinvio, ha stabilito che la sentenza penale d’appello, pur non producendo giudicato nel giudizio civile, consente al giudice civile di considerare, nella propria autonoma rivalutazione del fatto, tutti gli elementi di prova acquisiti nel processo penale, anche seguendo lo stesso iter argomentativo del giudice penale. Tali elementi rientrano infatti tra le cosiddette prove atipiche, ammissibili nel processo civile in assenza di un principio di tassatività dei mezzi istruttori.
Su queste basi, la Corte d’Appello ha ritenuto di far proprie le valutazioni istruttorie svolte dalla Corte d’Appello penale di Ancona, nonostante il parziale annullamento della relativa pronuncia da parte della Cassazione (sentenza n. 24498/2021), in quanto tale annullamento era fondato su un principio processual-penalistico – quello della necessaria rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – non applicabile nel processo del lavoro.
Le valutazioni della Corte d’Appello penale
Le valutazioni della Corte d’Appello penale sono state, peraltro, implicitamente condivise dalla stessa Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio, nella parte in cui ha rilevato che i fax, ritenuti genuini dalla Corte territoriale, sono stati invece accertati come falsi nel processo penale. Tali valutazioni devono essere integralmente richiamate e condivise anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non avendo la lavoratrice fornito alcun elemento istruttorio alternativo né alcuno spunto di riflessione tale da giustificare una diversa considerazione delle risultanze penali, essendosi limitata a riproporre le proprie difese.
Di conseguenza, va confermata la valutazione del Tribunale di Macerata, secondo cui dall’istruttoria è emersa la violazione dell’art. 58 CCNL, che impone al lavoratore l’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza per malattia e di inviare il certificato medico entro il terzo giorno. Inoltre, la lavoratrice ha dolosamente cercato di occultare tale violazione mediante la contraffazione dei fax, dimostrando slealtà nei confronti della datrice di lavoro, come poi emerso anche nel procedimento disciplinare.
La gravità delle condotte rende la sanzione irrogata proporzionata: in senso contrario non può invocarsi l’art. 70 CCNL, che prevede sanzioni più lievi per l’assenza ingiustificata, in quanto tale clausola non si applica al caso in esame, caratterizzato da condotte ulteriori e ben più gravi, come la falsificazione dolosa dei certificati. In conclusione, la Corte ha ritenuto sussistente una colpa grave da parte della lavoratrice, idonea a integrare la giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 54, co. 3, lett. a), D.Lgs. n. 151/2001.
L’intervento della Cassazione
La ricorrente lamenta nullità della sentenza perché la Corte di appello avrebbe motivato nel merito richiamando integralmente la sentenza della Corte d’Appello penale, senza considerare che questa decisione era stata annullata dalla Corte di Cassazione ed omettendo di compiere la “nuova, libera ed autonoma valutazione della falsità o genuinità dei fax” che invece doveva compiere in omaggio al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di rinvio.
La Cassazione respinge le censure. La Corte d’Appello ha motivato ampiamente il proprio convincimento, formato in modo autonomo, seppure utilizzando i risultati del l’istruttoria che erano emersi nel processo penale di primo grado, di cui si era dato conto nella sentenza della Corte d’Appello penale di Ancona n. 593/2019. Ha espressamente affermato che l’annullamento di tale sentenza in sede di legittimità era dipeso soltanto dalla necessaria applicazione di un principio tipicamente processualpenalistico (id est necessità di rinnovare in appello l’istruttoria dibattimentale), inapplicabile invece nel processo civile e segnatamente nel rito del lavoro. Sulla base di questo corretto ragionamento giuridico ha legittimamente esaminato i risultati dell’Istruttoria del processo penale di primo grado ed ha condiviso il convincimento al riguardo espresso dai giudici penali di secondo grado (motivazione per relationem).
Tale modus procedendi è conforme a diritto
Ciò posto, nell’ordinanza rescindente la S.C. aveva rinviato “per un nuovo scrutinio probatorio degli elementi documentali suindicati”, ossia dei due fax oggetto della contestazione disciplinare. Questo “nuovo scrutinio” vi è dunque stato: la Corte ha preso in esame le risultanze istruttorie del processo penale di primo grado, le ha valutate ed ha raggiunto il suo convincimento coincidente con quello a suo tempo raggiunto dai Giudici d’appello penale.
La Corte di Ancona, sul punto, ha precisato che “la coerenza e la correttezza del ragionamento logico-deduttivo svolto dalla Corte penale di Appello di Ancona, oltre che trapelare da un’attenta lettura della medesima pronunzia, risulta anche implicitamente suffragato dalle valutazioni espresse dalla Suprema Cote di Cassazione nell’ordinanza per cui è rinvio.”
“Queste esaustive e convincimenti considerazioni, logicamente ineccepibili e prive di incongruenze, sono qui ribadite e richiamate”. “L’odierna ricorrente, peraltro, nel proprio atto di gravame, non ha offerto alcun dirimente spunto di riflessione che possa indurre a rimeditare le valutazioni istruttorie sopra esplicitate, essendosi limitata sul punto ad una sterile reiterazione delle difese e delle prospettazioni già svolte nei precedenti gradi del giudizio e che si concretizzano in una parcellizzata valutazione del materiale probatorio.”
Giusta causa e gravidanza, quando il divieto non si applica
Venendo ora alla colpa grave della lavoratrice, la verifica della colpa grave (e dunque della giusta causa al licenziamento), deve riguardare un’ampia ricostruzione fattuale del caso concreto e la vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibili ripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare ed organizzativo della fase dell’esistenza in cui la donna si trova, con un rigore valutativo adeguato, ponendosi tale colpa come causa di esclusione di un divieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia (Cass. n. 2004/2017).
Ad ogni modo, l’accertamento e la valutazione in concreto della colpa grave altro non è che un giudizio di fatto riservato al Giudice di merito, come tale non sindacabile.
Proprio per questa ragione, i giudici non hanno potuto valutare il rispetto del divieto di licenziamento a prescindere dalla questione relativa alla “genuinità o meno dei fax” da lei inviati alla società datrice di lavoro per giustificare la sua assenza in un determinato periodo. La “creazione” di questi fax, artefatti per tentare di giustificare ex post la sua assenza dall’01 al 27 settembre 2010, è stata ritenuta dalla Corte di secondo grado determinante e quindi dirimente per integrare quel quid pluris di specificamente doloso, idoneo a connotare di gravità l’assenza dal lavoro e ad escludere la riconducibilità della condotta all’art. 70 CCNL, che prevede una sanzione soltanto conservativa. Ne consegue che in modo conforme a diritto la Corte bolognese ha giudicato e valutato le condotte addebitate come più gravi della mancata comunicazione dello stato di gravidanza e idonee a rendere inapplicabile il divieto di licenziamento della lavoratrice incinta.
La Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno





