Respinto il ricorso di una donna che si era vista rigettare la domanda per l’indennizzo dei danni postrasfusionali per scadenza dei termini

Si era vista respingere in sede di merito la domanda rivolta ad ottenere l’indennizzo per danni postrasfusionali (epatite C), ai sensi dell’art. 1, comma 3, I. n.210 del 1992 per intervenuta decadenza dei termini.

La Corte territoriale, nello specifico, aveva accertato che la donna, che aveva inoltrato la domanda amministrativa per la concessione del beneficio il 24/6/2010, ricevuta la diagnosi di epatite cronica, aveva raggiunto la piena consapevolezza della malattia il 18/1/2007. Pertanto al tempo dell’istanza, il termine triennale introdotto dalla I. n. 238 del 1997 utile al conseguimento dell’indennizzo era già trascorso.

Nel ricorrere per cassazione la signora  contestava l’erroneità dell’individuazione del dies a quo del termine di decadenza triennale. Sosteneva, infatti, che la Corte territoriale avesse individuato la data di conoscenza del danno da parte della ricorrente in modo superficiale e congetturale, e non sulla base di documenti medici da cui risultava l’origine post trasfusionale della malattia; in particolare, a suo giudizio, il Giudice di secondo grado non aveva tenuto conto che la ricorrente era venuta a conoscenza dell’esistenza della possibilità di ottenere l’indennizzo non dalla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 e delle sue successive modifiche, ma dalla visione di una trasmissione televisiva del giugno 2010 nella quale un avvocato, successivamente scelto quale suo procuratore ad litem nel giudizio per cassazione, illustrava la vicenda relativa ai danni da emotrasfusione.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 12350/2020 ha ritenuto il motivo inammissibile.

La censura, prospettata quale violazione di legge, in realtà sollevava un vizio di motivazione relativamente al mancato esame della circostanza concernente l’acquisizione della consapevolezza del nesso causale dalla visione della trasmissione televisiva del giugno 2010, dalla quale, secondo la ricorrente, sarebbe decorso il termine di decadenza triennale previsto dalla legge.

Per la Cassazione non era invece dato ravvisare nell’iter argomentativo della sentenza gravata, alcuna violazione delle norme che disciplinano la materia delle conseguenze del danno alla salute derivanti da emotrasfusione. La Corte d’appello aveva infatti applicato i principi consolidati motivando correttamente in relazione sia alla raggiunta prova documentale dell’evento patogeno sia alla derivazione causale di esso dalla trasfusione.

Nella sentenza impugnata si leggeva che per stessa ammissione della ricorrente, nel gennaio del 2007 ella aveva conseguito la piena consapevolezza della patologia e del danno irreversibile da questa arrecatole e, per ulteriori tre anni, fino al 24 giugno 2010, era rimasta inerte, inoltrando l’istanza amministrativa oltre la scadenza del termine triennale. Il Giudice dell’appello aveva quindi accertato che già molto prima della trasmissione televisiva giugno 2010 la donna possedesse tutti gli strumenti per ricondurre la patologia alla trasfusione.

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