Nello stabilire la sussistenza dell’aggravante per il reato di furto, la qualificazione dello stabilimento pubblico è determinata esclusivamente dal fine di pubblico interesse o utilità a cui detto complesso è destinato

Era stato ritenuto colpevole del reato di furto aggravato, mediante forzatura di un cassetto, all’interno del container adibito a uffici della ditta incaricata delle pulizie nei locali dell’ospedale di Civitavecchia. La sentenza era stata parzialmente riformata in appello, con correzione dell’errore commesso nella determinazione della pena.

L’imputato aveva quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, violazione di legge e correlato vizio della motivazione con riferimento alla aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, ovvero relativamente alla commissione del fatto in uffici o stabilimenti pubblici.

A suo dire, infatti, la cosa sottratta – un telefono cellulare – si trovava all’interno di un container di proprietà privata.

La Cassazione, con la sentenza n. 51105/2019 ha spiegato che la circostanza aggravante del furto delineata dall’art. 625 c.p., n. 7 sussiste sia nel caso in cui la cosa sottratta sia stata esposta alla pubblica fede (per necessità o consuetudine), sia nel caso in cui la sottrazione avvenga in uno stabilimento pubblico.

La qualificazione dello stabilimento pubblico – che va inteso come qualsiasi complesso di opere e attrezzature attualmente destinato alla estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo Stato od altro ente pubblico persegue direttamente o indirettamente – è determinata esclusivamente dal fine di pubblico interesse o utilità a cui detto complesso è destinato, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito.

E’ quindi irrilevante che vi abbia o meno accesso il pubblico ovvero che non sia gestito direttamente dalla pubblica amministrazione.

Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7 è, quindi, pubblico lo stabilimento o l’ufficio appartenente alla pubblica amministrazione o destinato alla realizzazione dei pubblici interessi che quest’ultima, sia pure indirettamente, persegue a mezzo di concessioni a persone o ad enti privati.

Nel caso esaminato, la sottrazione era avvenuta all’interno di locali privati, quelli della ditta incaricata delle pulizie presso la struttura ospedaliera, e, sebbene il container fosse allocato nel piazzale dell’ospedale, era da escludersi che esso mutuasse, da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, la natura pubblicistica della relativa funzione, difettando tale connotazione nella attività che vi si svolgeva, in quanto non destinata all’estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità, e ciò indipendentemente dal fatto di appartenere a privati o che fosse da essi gestito.

L’aggravante in parola era stata, pertanto, erroneamente ravvisata nella fattispecie dai giudici di merito. Da li la decisione di annullare la sentenza con rinvio alla Corte territoriale.

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