Infortunio scolastico per uno spintone: struttura condannata

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infortunio scolastico

Ricorre una responsabilità ex art. 1218 c.c. quando l’alunno riporti un infortunio scolastico sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo (Cass. Civ., Sezione VI – 3, Ordinanza n. 32377 del 8 novembre 2021)

La Suprema Corte torna a pronunciarsi in materia di infortunio scolastico e responsabilità della Struttura.

Gli Ermellini ribadiscono che “L’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica”.

Lo studente danneggiato citava il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ottenerne la condanna dell’amministrazione scolastica al risarcimento dei danni subiti durante lo svolgimento dell’orario scolastico, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno che lo faceva cadere a terra ed urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna.

In particolare il danneggiato lamenta che il danno si sia verificato a causa della scarsa vigilanza prestata dall’Istituto didattico, ai sensi dell’art. 2048 c.c. e dell’art. 1218 c.c., in virtù del vincolo negoziale sussistente tra l’alunno e l’Amministrazione scolastica.

La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, condannava il Ministero al pagamento della somma di euro 314.282,37 a favore dello studente, argomentando che l’accoglimento della domanda di iscrizione e l’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un rapporto negoziale, fonte di un obbligo a carico dell’istituto scolastico e dei soggetti che in esso vigilano sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni, con applicazione della responsabilità contrattuale e, quindi, del termine di prescrizione ordinario.

Il Ministero ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1218 c.c. invocabile solo nel caso di danno autocagionato, mentre in caso di danno cagionato da terzi, il titolo di responsabilità invocabile sarebbe quello fondato sull’art. 2048, comma 2, c.c.

Il ricorso è ritenuto infondato.

La Suprema Corte ritiene sussistente la responsabilità ex art. 1218 c.c. quando l’alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici.

Viene ribadita la natura contrattuale della responsabilità sia dell’istituto scolastico quanto dell’insegnante «atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di contatto sociale» (Cass. civ., n. 10516/2021).

L’ammissione dell’allievo a scuola, pertanto, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica, a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (Cass. civ., n. 22752/2013).

Per questi motivi, la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ricorre per la cassazione della sentenza n. 1506-2019 della Corte d’Appello di L’Aquila.

L’attore, all’epoca dei fatti studente frequentante la V elementare a Sulmona, lamentava che il danno si fosse verificato per causa della scarsa vigilanza prestata dall’Istituto didattico, ai sensi dell’art. 2048 c.c. e dell’art. 1218 c.c., in virtù del vincolo negoziale sussistente tra l’alunno e l’Amministrazione scolastica.

Il Ministero convenuto sollevava in via preliminare eccezione di prescrizione quinquennale del credito risarcitorio, attesa l’eventuale responsabilità dell’amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 2048 c.c., eccepiva la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum, nel merito, riteneva infondata la domanda perché la responsabilità era da imputare, per culpa in educando, ai genitori dell’alunno che aveva spintonato l’attore, provocandone la caduta.

Il Tribunale, con la sentenza n. 317/2013, accoglieva l’eccezione di prescrizione e dichiarava l’estinzione del diritto risarcitorio.

La decisione veniva impugnata in appello per erronea qualificazione dell’azione proposta con conseguente erronea determinazione del termine di prescrizione e la mancata considerazione della responsabilità contrattuale.

La Corte d’Appello, riformava integralmente la decisione di prime cure e condannava il Ministero appellato al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 314.282,37, ritenendo che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, avesse determinato l’instaurazione di un rapporto negoziale, fonte di un obbligo a carico dell’istituto scolastico e dei soggetti che in esso e per esso agiscono di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allievo, con applicazione della responsabilità contrattuale e, quindi, del termine di prescrizione ordinario.

Secondo il Ministero, la responsabilità ex art. 1218 c.c. è invocabile solo nel caso di danno autocagionato, nel caso, invece, di danno eterocagionato, cioè di danno cagionato all’allievo da altro allievo, il titolo di responsabilità invocabile sarebbe quello fondato sull’art. 2048 c.c., comma 2.

Invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza che ritiene indubbia la ricorrenza di una responsabilità da regolare ricorrendo all’art. 1218 c.c. quando l’alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici.

Una volta collocato sul piano sistematico l’ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell’amministrazione scolastica “dev’essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell’insieme dei profili di doverosità che discendono – con riguardo, rispettivamente, all’istituto e al singolo insegnante – dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all’individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa)”.

Secondo i principi recepiti dalla giurisprudenza di legittimità l’ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (Cass. 4/10/2013, n. 22752; Cass. 15/2/2011, n. 3680).

La Suprema Corte evidenzia che la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrato dalla fase istruttoria l’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza da parte dell’insegnante e della scuola, affermando che non bastava la presenza durante la lezione curriculare dell’insegnante, occorrendo la prova da parte di quest’ultima di avere correttamente, scrupolosamente ed ininterrottamente vigilato sugli allievi.

Il ricorso viene rigettato con addebito delle spese di lite in base alla regola della soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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