Parcella medico legale del ctp: ci si deve rifare al tariffario SISMLA se non è stata concordata per iscritto prima dell’assistenza con l’avallo del competente ordine professionale

Lo afferma il Tribunale di Milano sez. V, 13/02/2021, (ud. 13/02/2021, dep. 13/02/2021).

E’ buona cosa per consulente ed assistito mettere sempre tutto per iscritto se si vuole stare sereni! E’ un fatto che non necessita di tanti commenti, per questo si intende riportare stralcio della sentenza di cui sopra:

“in ordine al quantum il ricorrente ha prodotto, a sostegno della pretesa nella misura rivendicata, il tariffario SISMLA 2017, documento con cui, il Consiglio Direttivo Nazionale degli Specialisti in medicina legale, al termine di una revisione conoscitiva delle tariffe medie professionali applicate sul territorio Nazionale dai medici legali, ha approvato l’aggiornamento tariffario per le prestazioni specialistiche medico-legali con lo scopo di fornire ai professionisti e ai cittadini un orientamento sul valore economico da attribuire a ciascuna specifica prestazione medico-legale (doc 4 ric)”.

Considerato che, in assenza di prova della pattuizione in ordine al compenso concordato per l’intera prestazione sino ad esaurimento dell’incarico, non può essere accolta la domanda di pagamento del 50% dell’allegato accordo, la liquidazione del compenso, a mente dell’art 2233 c.c., compete al giudice.

Poiché, però, le citate tariffe non sono parametri di legge, occorre fare applicazione dell’art. 40 del D.M. 140/12 che prevede “1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall’organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.” Tuttavia le previsioni che concernono l’attività di avvocati, commercialisti, notai e professionisti dell’area tecnica non sono trasferibili nel settore della medicina legale, per cui, alla luce del disposto di cui all’art. 2233.1 c.c., occorre sentire il parere del competente ordine professionale”.

Secondo noi l’argomento relativo alla parcella medico legale è fatto importante alla luce delle frequente “scaltrezza” di pazienti e avvocati (che li difendono).

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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