Mantenimento non versato, condannato marito con pensione di invalidità

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Considerate irrilevanti le difficoltà economiche rappresentate dalla difesa, in difetto della prova dell’assoluta incapacità dell’uomo di adempiere ai propri obblighi di mantenimento

Serbando una condotta contraria alla morale familiare, ometteva di versare l’assegno mensile di 750 euro stabilito in sede di separazione per il mantenimento della ex moglie. Con tale motivazione la Corte di appello confermava la condanna emessa in primo grado a tre mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile nei confronti di un uomo, accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570 del codice penale.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato deduceva violazione di legge e vizio della motivazione per carenza di motivazione in merito alla sua incapacità economica di far fronte ai versamenti dell’assegno mensile di mantenimento, emergendo l’impossibilità di farvi fronte, come riscontrato dalla concessione di una pensione sociale d’invalidità, che presupponeva l’assenza di altri redditi.

I Giudici Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 36504/2020, hanno ritenuto le doglianze proposte inammissibili perché manifestamente infondate e afferenti questioni in fatto.

Dalla Suprema Corte hanno evidenziato come il Collegio distrettuale avesse fatto proprie le argomentazioni del giudice di primo grado sull’irrilevanza delle difficoltà economiche rappresentate dalla difesa, in difetto della prova dell’assoluta incapacità di adempiere ai propri obblighi di mantenimento del coniuge a fronte del totale inadempimento, ritenuto frutto di una precisa scelta volontaria ed arbitraria di interrompere da un certo momento in avanti l’erogazione di ogni forma di sussidio.

Il dedotto stato di indigenza era stato escluso sulla base di considerazioni fondate sulle discordanze tra i redditi dichiarati in sede di separazione e quelli minori dichiarati al fisco, tali da far ritenere ragionevole la disponibilità di risorse maggiori di quelle denunciate, oltre alla ravvisata mancanza di coincidenza temporale tra il momento dell’interruzione dei versamenti e quello dell’inizio delle asserite difficoltà economiche.

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