In caso di guida sotto l’influenza di alcool e sinistro stradale il conducente viene condannato all’arresto più ammenda pecuniaria, confisca del veicolo e revoca della patente (Cassazione penale, sez. IV,  sentenza n. 35965 del 3 dicembre 2020)

La Corte di Appello di Bologna riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Forlì, che condannava il conducente del veicolo per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), commi 2 bis e 2 sexies ed art. 186 bis C.d.S., comma 1, lett. a) e comma 3, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.800 di ammenda, con confisca del veicolo e revoca della patente di guida. La Corte riconosceva le circostanze aggravanti poiché il sinistro stradale, come accertato nel Rapporto delle Forze dell’Ordine, era riconducibile alla condotta di guida dell’imputato che sbandando impegnava la corsia di sorpasso nel tentativo di superare contemporaneamente più veicoli e perdeva poi il controllo del mezzo a causa delle alterate condizioni dovute a consumo di alcolici.

L’imputato impugna in Cassazione la decisione della Corte bolognese.

Viene lamentata la riconosciuta circostanza aggravante dell’avere provocato un sinistro stradale per essere state utilizzate le sommarie informazioni rese dai testimoni e le cui dichiarazioni sarebbero inutilizzabili stante il mancato accordo delle parti sull’acquisizione dei relativi verbali di SIT.

Lamenta, inoltre, che sulla base degli elementi agli atti non sarebbe possibile formulare un giudizio di necessaria occasionalità tra il verificarsi del sinistro e la condizione di ebbrezza e la illegittimità del doppio sistema sanzionatorio in tema di sanzioni amministrative accessorie ravvisandone il contrasto con i principi Europei in tema di ne bis in idem.

Gli Ermellini considerano il ricorso totalmente infondato.

Sulle circostanze aggravanti la Corte d’Appello   ha fornito idonea motivazione del proprio convincimento, in particolare rappresentando la sussistenza di relazione causale tra la grave condizione di alterazione psicofisica, determinata dall’assunzione di sostanze alcoliche, e la perdita di controllo del veicolo  con il quale venivano compiute spericolate manovre di sorpasso nell’opposta corsia di marcia, fino a sbandare pericolosamente, andando ad urtare una motocicletta per poi arrestarsi in prossimità di una rotonda con uno pneumatico scoppiato.

Anche a volere escludere le risultanze delle SIT e il Rapporto di sinistro stradale, la precisa e puntuale ricostruzione del sinistro svolta dal Giudice di merito evidenzia la spericolata e abnorme condotta di guida “la cui avventatezza e il cui sprezzo delle regole più basilari della disciplina sulla circolazione stradale, non possono che trovare fondamento nel rilevante livello di alterazione alcolica riscontrata”.

La Corte d’Appello di Bologna ha ribadito, inoltre, che la prova spirometrica costituisce adeguata e legittima dimostrazione della condizione di ebbrezza alcolica in presenza di due prove che hanno consentito di acquisire i dati da valutare.

Ergo, era il conducente a dovere dimostrare  il non corretto funzionamento dello strumento di misurazione e rilevamento, ovvero la presenza di anomalie nella acquisizione dell’insufflato o nella presenza di elementi, anche patologici, idonei ad interferire con i risultati del test.

Peraltro, lo stato di ebrezza appariva anche da elementi sintomatici di assoluto rilievo e debitamente verbalizzati dalle Forze dell’Ordine.

La Corte, sull’inefficacia della prova spirometrica, ribadisce che qualora, nonostante l’insufficiente espirazione, sia stato possibile procedere al test, con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v’è alcuna logica ragione per negarne l’attendibilità.

Infine, viene considerata infondata anche la doglianza inerente la legittimità costituzionale della disciplina concernente le sanzioni amministrative accessorie previste in relazione al reato di guida sotto l’influenza di alcool.

Al riguardo è stato più volte ribadito, che la sanzione della revoca della patente di guida non ha natura “sostanzialmente penale” poichè non elude le garanzie del processo penale, essendo la stessa disposta all’esito del relativo giudizio penale.

Tantomeno sussiste ne bis in idem non essendoci la doppia sottoposizione dell’imputato ad un processo penale e ad uno amministrativo per lo stesso fatto.

In conclusione il ricorso viene integralmente rigettato con condanna al pagamento delle spese di giudizio e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

Avv. Emanuela Foligno

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