Un motociclista rimasto gravemente ferito a seguito di un sinistro stradale lamenta, oltre al danno biologico, la personalizzazione del danno medesimo e la perdita di chance

Il grave sinistro stradale che vedeva coinvolto il motociclista avveniva a causa di un camion che effettuava manovre pericolose colpendo il motoveicolo e il conducente.

I Giudici di merito respingono le domande dell’uomo e negano la personalizzazione del danno e la perdita di chance per la mancata prova della futura occupazione e dell’incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa.

La vicenda approda in Cassazione ove viene affermato che l’invalidità riportata dopo un sinistro stradale non è fatto sufficiente per considerare risarcibile anche una ipotetica perdita futura della capacità lavorativa.

Il conducente del motociclo, a seguito dell’evento, ottiene una rendita da parte dell’Inail ed un risarcimento a titolo di danno differenziale da parte dell’Assicurazione del camion responsabile del sinistro.

Ciò nonostante, il danneggiato, non considerava soddisfacenti gli importi erogati e agiva in giudizio nei confronti dell’Assicurazione chiedendo il riconoscimento di una somma maggiore.

Il Giudice di primo grado liquidava l’importo complessivo di euro 238.751,00.

Il motociclista ricorre in appello lamentando la mancata considerazione della personalizzazione del risarcimento e il mancato riconoscimento della perdita della futura capacità lavorativa, in termini di chance perduta.

La Corte d’Appello rigetta integralmente l’impugnazione, confermando le statuizioni di primo grado.

La vicenda approda in Cassazione (Cassazione Civile, sezione VI-3, Ordinanza n. 27621 del 3 dicembre 2020), dove il danneggiato reitera le doglianze inerenti il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno e della perdita di chance.

La Suprema Corte evidenzia che giustamente il Giudice di merito riteneva decisivo il difetto di prova da parte del danneggiato in punto di personalizzazione del danno biologico, e totalmente carente la dimostrazione di una futura attività lavorativa concretamente pregiudicata dal sinistro avvenuto.

Risulta corretta la decisione adottata dal Giudice territoriale e il Collegio di legittimità ribadisce che il ricorrente non ha allegato circostanze specifiche idonee a giustificare la personalizzazione del danno, essendosi lo stesso limitato ad allegare, in maniera generica ed insufficiente, la giovane età e la gravità delle lesioni.

Tali indici, come noto, sono già ricompresi nel sistema tabellare di liquidazione del danno.

Riguardo il danno patrimoniale futuro invocato gli Ermellini escludono categoricamente che si possa discorrere di perdita di chance.

Il motociclista al riguardo nulla ha allegato per dimostrare la perdita dell’occasione  dell’attività lavorativa futura e la connessione tra l’invalidità riportata a seguito del sinistro stradale e l’incidenza sulla capacità lavorativa.

In conclusione il ricorso viene integralmente respinto e l’uomo viene condannato al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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