Persona inabilitata, si al consenso espresso dal rappresentante legale

0

L’amministratore di sostegno può esprimere il consenso informato al trattamento sanitario al posto della persona inabilitata

Il Tribunale di Modena, con decreto del 23 marzo 2018, ha nominato un padre amministratore di sostegno della figlia in quanto “psichicamente menomata”. Nel provvedimento il Giudice richiama la legge n. 219/2017. La norma dispone che “il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata”. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, “il consenso informato è  espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere”.

Con tale disposizione il Legislatore ha confermato un orientamento giurisprudenziale che si era imposto negli ultimi anni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21748/2007, aveva infatti chiarito, che il consenso poteva essere manifestato da parte del tutore di persona interdetta. Ciò a condizione che venisse ricercato il suo best interest, nonché la volontà precedentemente da lui espressa. Veniva quindi superata la tesi tradizionale che escludeva la rappresentanza in materia di atti personalissimi.

La Suprema Corte aveva così dato attuazione all’art. 6 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dall’Italia con l. 28 marzo 2001 n. 145. Questa ammetteva che il rappresentante legale dell’incapace potesse esprimere il consenso informato al trattamento medico al suo posto.

In materia di amministrazione di sostegno, la giurisprudenza sul punto non presentava un orientamento univoco. L’indirizzo prevalente era quello secondo cui, quando l’interessato non fosse in grado di esprimere consenso consapevole relativamente a decisioni di natura sanitaria, all’amministratore di sostegno potevano essere attribuiti poteri di rappresentanza al fine di esprimere il consenso informato in nome e per conto del beneficiario.

Il Tribunale di Modena ha quindi rilevato che la nuova legge ha validato questi orientamenti, eliminando ogni residua incertezza.

 

Leggi anche:

CONSENSO INFORMATO, LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO VA RISARCITA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui