Il sorpasso irregolare del motociclista rende meno grave la manovra dell’auto che gli si è parata davanti (Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ordinanza n. 34646 del 16 novembre 2021)
La vettura ha obbligato il conducente della moto a una frenata improvvisa che ha provocato la perdita di controllo del mezzo. La Suprema Corte ha osservato: “Il sorpasso irregolare compiuto dal motociclista ne rende evidente la responsabilità per il successivo incidente stradale, provocato dalla manovra irregolare di un automobilista, e ne riduce notevolmente il risarcimento per i danni riportati”.
L’uomo alla guida della moto è stato costretto a una improvvisa manovra di frenata per evitare lo scontro con un’auto che stava uscendo da un’area di servizio senza però osservare il dovuto obbligo di precedenza.
A causa dell’imprevisto ostacolo il motociclista ha perso il controllo del mezzo e si è procurato gravi lesioni personali e danni alla moto.
Il motociclista propone azione risarcitoria dinanzi al Tribunale di Lecce nei confronti del proprietario-conducente del veicolo e dell’Assicurazione.
Il Giudice di merito addebita al motociclista la maggiore responsabilità del sinistro nella misura del 70% e i convenuti vengono condannati al pagamento dell’importo di euro 56.000,00.
La pronuncia è stata impugnata dagli attori e la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 27 giugno 2018, ha rigettato il gravame confermando la decisione del Tribunale, ed ha condannato gli appellanti alla rifusione delle spese del grado
Il motociclista ricorre in Cassazione lamentando l’accollo della maggiore responsabilità nella causazione del sinistro e sostenendo la maggiore gravità della violazione compiuta dal veicolo.
Gli Ermellini ritengono corretta l’attribuzione di responsabilità effettuata dalla Corte d’Appello, laddove si è appurato che «il motociclista ha effettuato un sorpasso senza rispettare le regole previste dal Codice della strada», non essendo egli «riuscito a rientrare tempestivamente nella propria corsia dopo il sorpasso, mentre dalla corsia opposta sopraggiungeva un altro veicolo» e avendo per questo «dovuto frenare improvvisamente, perdendo perciò il controllo della moto».
Nessun dubbio, quindi, sul 70% di responsabilità del motociclista, a fronte del 30% di responsabilità dell’automobilista, comunque «colpevole di essere uscito dall’area di servizio in modo tale da rendere più difficile» per il conducente della moto «la manovra di emergenza».
La giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.
La Corte d’Appello ha rilevato, che il motociclista effettuava un sorpasso senza rispettare le regole previste dal codice della strada; in particolare egli, non riuscendo a rientrare tempestivamente nella propria corsia dopo il sorpasso, mentre dalla corsia opposta sopraggiungeva un altro veicolo, aveva dovuto frenare improvvisamente, perdendo per questa ragione il controllo della moto.
Le censure svolte dal motociclista tendono a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e che, dietro l’apparente censura della violazione di legge, sollecitano un diverso e non consentito esame del merito.
Il ricorso del motociclista pone due ulteriori censure: l’una in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, ingiustamente compensate, e l’altra in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, che avrebbero dovuto essere compensate.
Osserva il Collegio che la prima censura è inammissibile, posto che non risulta dal ricorso che essa sia stata posta in sede di appello. La seconda censura è invece infondata, posto che la Corte di merito ha fatto doverosa applicazione del principio di soccombenza, nè appaiono sussistenti le ragioni particolarmente dubbie e delicate cui fanno riferimento i ricorrenti.
Il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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