Disconnessione del marciapiede, nessun risarcimento al pedone incauto

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disconnessione del marciapiede

Negato a una donna il ristoro dei danni riportati a seguito di una caduta dovuta a una disconnessione del marciapiede

Aveva convenuto in giudizio il Comune, per ottenerne la condanna al pagamento di euro 6.302,70, a titolo di risarcimento dei danni riportati nel sinistro accidentale occorsole il 28 settembre 2010, alle ore 22.30, quando, a causa di una disconnessione del marciapiede, cadeva rovinosamente, riportando lesioni personali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell’attrice e la decisione era stata confermata anche in sede di appello.

La Corte territoriale aveva infatti ritenuto che il marciapiede teatro dell’incidente, di cui il Comune aveva la custodia, presentasse un dislivello di modesta entità che un utente della strada dotato di media diligenza e reattività avrebbe potuto evitare o calpestare senza cadere, reputando che la circostanza che non vi fosse la pubblica illuminazione avrebbe dovuto suggerire un aumento della prudenza nel pedone. Pertanto, il comportamento disattento dell’appellante aveva interrotto il nesso causale tra fatto ed evento, impedendo di ritenere il Comune responsabile ex art. 2051 c.c.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la parte danneggiata lamentava che il Collegio distrettuale sarebbe erroneamente giunta alla conclusione che la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. non era stata dimostrata, perché non avrebbe adeguatamente vagliato l’assetto probatorio: la CTU espletata in primo grado avrebbe smentito categoricamente la ricostruzione del sinistro contenuta in sentenza, confermando la narrativa del fatto storico descritta nell’atto di citazione nonché la ricorrenza del nesso di causa tra evento e conseguenze della caduta e la compatibilità e la quantificazione dei danni richiesti; le dichiarazioni rese dai sanitari del P.S. del nosocomio in cui la donna si era recata avrebbero confermato che il danno lamentato era riconducibile all’urto dell’arto contro una superficie solida; le dichiarazioni testimoniali andavano nella stessa direzione.

Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 38585/2021, hanno ritenuto la doglianza infondata.

Il Giudice di secondo grado, infatti, aveva fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che su chi faccia uso di un bene demaniale grava l’onere di utilizzarlo con la cautela che la conformazione dei luoghi specificamente richiede. Ove il comportamento dell’utente abbia avuto, in base ai principi della regolarità o dell’adeguatezza causale, per essere stato incauto e disattento, incidenza esclusiva rispetto al verificarsi dell’evento di danno, esso integra gli estremi del caso fortuito che elide il rapporto di conseguenzialità tra la res custodita e l’evento come in concreto verificatosi.

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