Fare pipì sul muro è considerato reato?

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La Cassazione si è espressa riguardo al fare pipì sul muro, chiarendo cosa si rischia con questo tipo di condotta

Vi siete mai chiesti in che tipo di sanzioni incorra chi decide di fare pipì sul muro?
Ebbene, fino a poco tempo fa tale condotta era sanzionabile in quanto reato penale, ma da oggi fare pipì sul muro rientra nella depenalizzazione dell’art. 726 del codice penale.
Ad affermarlo è una sentenza della Corte di Cassazione (n. 30801/2017) emessa dai giudici, i quali hanno annullato – senza rinvio – la condanna nei confronti di un uomo condannato per il reato di cui all’art. 726 c.p.
Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione, l’uomo era stato condannato alla pena di 400 euro di ammenda dal giudice di pace di Bologna per atti contrari alla pubblica decenza, per aver urinato, in luogo aperto al pubblico e senza curarsi minimamente della presenza di altre persone, su un un muro di una strada cittadina.
L’uomo ha così deciso di ricorrere in Cassazione deducendo l’applicabilità al caso di specie della particolare causa di non punibilità disciplinata dall’art. 131-bis c.p. I giudici, sebbene per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente, hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
A causa dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016, infatti, fare pipì sul muro – ovvero la condotta attribuita al ricorrente che fini ad allora era sanzionata ai sensi dell’art. 726 c.p., “ha cessato di avere rilevanza penale, essendo stata degradata a mero illecito amministrativo”.
Tale circostanza, dunque, ha imposto ai giudici l’annullamento della sentenza senza rinvio perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Gli atti sono stati quindi trasmessi al prefetto di Bologna “per l’eventuale irrogazione della residuante sanzione amministrativa”.
Insomma, se fino a poco tempo fa,fare la pipì sul muro di una strada pubblica poteva essere considerato un comportamento penalmente rilevante, oggi le conseguenze di chi assume un certo tipo di condotta sono solo ed esclusivamente di carattere civile.
 
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