Il Tribunale di Genova ha precisato che la struttura sanitaria non è responsabile della caduta in RSA del paziente qualora quest’ultimo disattenda le indicazioni di sicurezza del personale sanitario a tutela della sua incolumità. Inoltre, il personale della struttura non è tenuto ad adottare misure più “invasive” a tutela del paziente, in quanto, misure volte a limitare la libertà di movimento devono considerarsi del tutto eccezionali e necessitano di una specifica indicazione da parte del personale medico (Trib. Genova, sent. n. 2153 del 19/09/2025).
La vicenda
Una donna, figlia del paziente di una RSA (in seguito deceduto per motivi diversi da quelli di causa), conveniva in giudizio la struttura per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre a seguito di una caduta in RSA mentre era degente.
In particolare, l’attrice asseriva che il padre era stato ricoverato presso la struttura convenuta a causa delle sue condizioni di grave invalidità fisica e che lo stesso giorno del ricovero, a causa dell’inadeguata condotta del personale della RSA, era caduto riportando gravi lesioni.
Secondo parte attrice, una OSS della struttura, intervenuta per aiutare l’anziano ad alzarsi dal letto e spostarsi in un’altra stanza, invece di assisterlo prestandogli sostegno durante la deambulazione, lo aveva invitato a seguirlo in autonomia con il girello, al che il paziente, impacciato nei movimenti a causa dei pantaloni allacciati male, cadeva a terra procurandosi le lesioni.
Si costituiva in giudizio la struttura sanitaria contestando in fatto e in diritto la domanda dell’attrice.
In particolare deduceva:
- l’insussistenza del nesso causale fra il danno lamentato e la condotta del personale della struttura, dal momento che il paziente aveva volontariamente ignorato l’indicazione della OSS di attendere il suo intervento per avviarsi autonomamente verso l’ascensore dove l’operatrice era impegnata nel trasporto di un altro paziente, ragion per cui in capo alla struttura non era ipotizzabile alcuna responsabilità, non potendosi configurare alcuna violazione del dovere di vigilanza gravante su di lei;
- l’erronea quantificazione del danno operata dall’attrice.
Onere della prova e assenza di culpa in vigilando in capo al personale sanitario
Il giudice di prime cure sottolineava la natura contrattuale della responsabilità addebitata alla struttura convenuta, da cui discende che l’onere probatorio tra le parti è distribuito secondo il regime di cui all’art. 1218 c.c., ai sensi del quale è sufficiente per il creditore fornire la prova della fonte del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre spetta al debitore convenuto fornire la prova positiva del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’esatto adempimento o dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
Nella vicenda esaminata, la struttura avevavalidamente provato di aver adempiuto in modo corretto alle obbligazioni di assistenza e vigilanza.
Altresì, dall’istruttoria testimoniale era emerso che la condotta del paziente aveva avuto rilevanza esclusiva nella causazione del danno e che nessun profilo di culpa in vigilando poteva essere ascritto al personale della RSA.
Il fatto di alzarsi dal letto per avviarsi autonomamente verso l’ascensore era stata un’iniziativa propria del danneggiato, il quale aveva contravvenuto ad un’espressa indicazione che la OSS gli aveva impartito proprio al fine di salvaguardare la sua sicurezza.
La pronuncia del Tribunale
Per il Tribunale, l’operatrice sanitaria aveva tenuto una condotta conforme allo standard di diligenza esigibile nella situazione concreta, dal momento che, consapevole delle limitate capacità di movimento dell’ospite, lo aveva avvertito di attenderla seduto sul letto in modo da essere nelle condizioni migliori per prestargli, in un secondo momento, un’assistenza adeguata ed esclusiva durante la deambulazione.
Peraltro, dal punto di vista cognitivo l’anziano non presentava alcun deficit, per cui era pienamente in grado di comprendere e di seguire le indicazioni del personale sanitario.
Secondo il giudice di primo grado, occorreva “escludere che il personale della struttura avrebbe dovuto adottare misure più “invasive” a tutela del paziente, giacchè da una parte, misure volte a limitare la libertà di movimento devono considerarsi del tutto eccezionali e necessitano di una specifica indicazione da parte del personale medico, dall’altra, il paziente era perfettamente in grado di capire le indicazioni del personale sanitario e comprendere che queste erano finalizzate a tutelare la sua incolumità”.
In virtù di ciò, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria di parte attrice.
Avv. Giusy Sgrò





