Carrozzeria convenzionata, vessatoria la clausola di risarcimento

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Dichiarata vessatoria la condizione contrattuale che impone al contraente della polizza RCA di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata, in quanto integra “una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3605/2017 ha dichiarato vessatoria la clausola di risarcimento in forma specifica-garanzia RCA. Questa impone al contraente di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata, pena l’applicazione di una penale.

Nel caso esaminato il titolare di una carrozzeria, in qualità di cessionaria del credito, aveva citato in giudizio una compagnia assicuratrice. Chiedeva, nello specifico, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 80,00, quale penale applicata al cliente. Quest’ultimo, infatti,  non si era rivolto per la riparazione dell’autoveicolo alla carrozzeria convenzionata.

La domanda era stata rigettata dal giudice di pace, con conseguente ricorso in appello da parte dell’attore. Il Tribunale, esprimendosi in seconda istanza, ha chiarito che la clausola in questione integra “una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.

Essa, infatti, penalizza la scelta di una carrozzeria/autofficina di fiducia, con una restrizione/compressione della facoltà di scelta che riguarda il contraente cosiddetto debole.

Il Giudice torinese ha richiamato il provvedimento n. 26255/2016 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Con tale atto l’Authority ha statuito la vessatorietà delle clausole limitative del diritto dell’assicurato di contrarre con professionisti a pena dell’applicazione di sanzioni in termini di scoperti sul danno liquidato.

La vessatorietà – chiarisce il Tribunale –  può superare il giudizio di legittimità unicamente in presenza di trattativa individuale ex art. 34, comma 4 del codice del consumo. Secondo la costante giurisprudenza, tuttavia, né la specifica approvazione per iscritto della clausola né la natura facoltativa della stessa sono sufficienti a far ritenere la ricorrenza di tale trattativa.

Per approfondire  le motivazioni che hanno portato all’accoglimento da parte del Tribunale dell’appello presentato dalla carrozzeria si invita a leggere l’articolo “Clausola risarcimento in forma specifica-garanzia RCA: è vessatoria”, dell’avv. Maria Teresa De Luca

 

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