La Cassazione “bastona” le compagnie assicurative

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Commento a Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18/01/2016 n° 668

E’ una verità di fatto nota a tutti coloro che, nei giudizi, hanno a che fare con le compagnie assicurative: quale che sia il motivo della richiesta di indennizzo, quale che sia il tipo di polizza, quale che sia il tipo di sinistro, la compagnia opporrà sempre la non erogabilità dell’indennizzo a causa di una fatidica clausola che esclude la copertura.
Ebbene, la Suprema Corte, confermando un orientamento giurisprudenziale che ormai può essere considerato consolidato, nella sentenza in commento, ha escluso l’eludibilità dell’obbligo di liquidazione qualora alla base della pretesa della compagnia vi sia una clausola generica, ambigua, o a significato non definito.

Il caso di specie, riguarda una richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di una impresa edile per lo scoppio di una autoclave che aveva causato la morte di un operaio.
Nello specifico, l’autoclave esplodeva a causa di un cedimento strutturale e, l’impresa convenuta in giudizio, chiamava in causa le tre compagnie assicuratrici affinché la tenessero indenne.
Come da consolidato copione, le compagnie risposero che la fattispecie verificatasi non rientrava fra i rischi assicurati che prevedevano solo lo scoppio (della autoclave) per eccesso di pressione e non per difetto o cedimento strutturale. In primo grado le compagnie furono condannate, mentre la sentenza fu “capovolta in appello”.

Orbene, secondo gli Ermellini, la sentenza di appello va cassata poiché l’interpretazione delle clausole offerta dai giudici è distaccata da quella che era la volontà manifesta delle parti. In particolare, dice la Cassazione, ciò che emergeva dagli atti processuali era il fatto che l’impresa edile avesse espressamente richiesto una assicurazione completa sotto ogni punto di vista e, quindi, anche per lo scoppio dell’autoclave indipendentemente dal motivo dello stesso. Tale richiesta, asseverata dalla richiesta formulata dalla banca concedente il finanziamento per la costruzione che si doveva realizzare, era stata modificata dalle assicurazioni in maniera evidentemente arbitraria .

Ed è su questo che la Cassazione prende decisamente posizione in virtù del disposto dell’art. 1370 c.c. secondo il quale le clausole ambigue unilateralmente elaborate, devono essere interpretate a sfavore del predisponente onde evitare che egli possa sfruttare una posizione di vantaggio senza rispettare i principi di buona fede e correttezza.
In altre parole, i giudici di appello hanno agito in maniere esattamente contraria ai principi ed alle norme contenute in materia contrattuale nel nostro ordinamento.

Concludendo, la Cassazione ha quindi affermato il principio secondo il quale il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e rispondente alle esigenze assicurative del cliente.
In caso di clausola ambigua, quindi, i giudici dovranno interpretare le stesse alla luce dell’art. 1370 c.c. e, dunque, contro il predisponente.

La sentenza in discorso è estremamente importante poiché costituisce una sorta di paracadute al quale aggrapparsi tutte le volte nelle quali si ci trova innanzi a compagnie assicurative che tentano in ogni modo di sottrarsi ai propri obblighi ma, anche e soprattutto, tutte le volte che, messa alla prova giudizialmente, ci si rende conto che la polizza sottoscritta è in realtà diversa da quella descritta e promessa dalle compagnie e dai loro agenti.

Avv. Gianluca Mari


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2 Commenti

  1. Quale responsabilità in un giudizio (non appellabile ex art. 445 bis co 6°c.p.c. ) per l’indennità di accompagnamento di un Sig.ra settantenne in cui il Giudice del lavoro, recependo la relazione del C.T.U., motiva il rigetto del Ricorso con la seguente motivazione: “Tanto basta a rendere insussistente il presupposto per la chiesta prestazione, risultando “il minore” già beneficiario dell’indennità di frequenza”.?

  2. Gentile Sig. Leomanni, da quanto scrive parrebbe che il giudice abbia utilizzato un modello di sentenza riguardante un minore. Nello specifico potrebbe trattarsi di un mera irregolarità formale che potrebbe essere eliminata con una semplice istanza di correzione, ovvero, di un errore più grave riguardando, l’intera motivazione, un caso diverso da quello trattato. Occorrerebbe qualche specifica in più in modo da poterLe suggerire la strada da percorrere, poichè resta indubbio che un provvedimento che decide il merito di una causa diversa non viene è assistito dal giudicato semplicemente perchè non entra nel merito del giudizio nel quale è stato emanato, restando quindi percorribili diverse soluzioni.

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