La prova della vendita o della messa in commercio dei supporti magnetici contraffatti “non deve desumersi esclusivamente dalla flagranza di reato ma può desumersi anche in via indiziaria dalle modalità del rinvenimento e dal luogo della detenzione” della merce

L’imputato era stato sorpreso sulla pubblica via mentre teneva in mano numerosi supporti magnetici che esponeva ai passanti per il commercio.

La Corte di appello di Catania, riformava solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Catania – con la quale l’uomo era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 171 ter comma 2 lett. a) in relazione al comma 1 lett. c) L. n. 633/41, mod. in L. 248/2000 – per aver detenuto per la vendita o comunque posto in commercio n. 560 tra CD e DVD privi di contrassegno S.I.A.E. e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa.

Il ricorso per Cassazione

Secondo la condivisibile giurisprudenza della Cassazione, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata prevista dall’art. 171-ter, comma secondo, lett. a), della Legge 633 del 1941, occorre, non soltanto il superamento della soglia quantitativa di 50 esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore abusivamente duplicate, ma, deve esservi, altresì, un effettivo atto di vendita o di messa in commercio o di cessione di tali esemplari, non essendo sufficiente la semplice detenzione sia pure a fini di vendita (Sez.3, n.8161del 07/01/2016, Rv.266288);

Per integrare tale fattispecie, che costituisce titolo autonomo di reato e non mera circostanza aggravante dei fatti contemplati nel primo comma (per tutte, Sez. 3, n. 23431 del 28/04/2011, Anello, Rv. 250645), la prova della vendita o della messa in commercio non deve desumersi esclusivamente dalla flagranza di reato ma può desumersi anche in via indiziaria dalle modalità del rinvenimento e dal luogo della detenzione (Sez.3, n.22267 del 17/02/2017, Rv.269989; Sez.3, n.39546 del 27/06/2017, Rv.271341).

E nel caso in esame, il ricorrente era stato proprio sorpreso sulla pubblica via, mentre teneva in mano numerosi supporti magnetici che esponeva in vendita ai passanti. Ma non è tutto. Questi, deteneva, inoltre, nello zaino che teneva in spalla ulteriori supporti magnetici per un totale complessivo di 560 esemplari, tutti palesemente contraffatti.

Sulla base delle predette circostanze, i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto che la merce fosse stata posta in commercio, integrandosi così una delle condotte rientranti nel fatto tipico di cui al secondo comma dell’art. 171-ter lettera a) legge n. 633 del 1941.

Condivisibilmente il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.

La redazione giuridica

 

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