Contestazione del licenziamento, quali sono le tempistiche?

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Una sentenza della Corte di Cassazione si è espressa in merito alla contestazione del licenziamento e sui termini per farlo

Nuove precisazioni arrivano dalla Cassazione in merito alla contestazione del licenziamento. Quali sono i termini per farlo? Lo ha stabilito la sentenza n. 12352/2017, la quale ha precisato che il lavoratore deve contestare il licenziamento al datore di lavoro entro 60 giorni dalla sua comunicazione ed entro 270 giorni dalla scadenza di tale termine deve proporre ricorso davanti al Tribunale.

In particolare, entro quale termine deve essere proposta la domanda di contestazione del licenziamento davanti al Tribunale?
Nel caso di specie preso in esame dalla Cassazione, un lavoratore aveva agito in giudizio al fine di veder dichiarata l’illegittimità del licenziamento disciplinare che gli era stato intimato dal proprio datore di lavoro. La sua richiesta al Tribunale era di condannare quest’ultimo alla riassunzione o al risarcimento, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 604 del 1966.

Il lavoratore era impiegato come “educatore addetto alla vendita” presso una Cooperativa Sociale ma, a seguito di un procedimento disciplinare con il quale gli erano state contestate delle assenze ingiustificate, era stato licenziato.

Secondo il datore di lavoro egli era stato assente, una prima volta, nonostante il medico avesse accertato la sua idoneità a riprendere il lavoro dopo un periodo di malattia e, una seconda volta, giustificando l’assenza unicamente per telefono.

Da parte sua, il lavoratore aveva sostenuto che la prima delle assenze in questione era stata giustificata dalla prosecuzione della malattia, a sua volta certificata dal medico curante e poi comunicata al datore di lavoro, mentre la seconda era stata dovuta ad un improvviso malore della moglie.
In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore, poiché proposta oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, così come modificato dall’art. 32 legge n. 183 del 2010.

Sostenevano i giudici che, ai sensi di tale disposizione, “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta” e “l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato”.

Ne consegue dunque che la contestazione del licenziamento da parte del lavoratore deve avvenire entro 60 giorni e nei successivi 270 giorni egli deve proporre la domanda giudiziale davanti al Tribunale.
In secondo grado la sentenza è stata riformata e la Corte d’appello ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, condannando la Cooperativa datrice di lavoro a riassumere il lavoratore o a risarcirgli il danno. A quel punto, la Cooperativa si era rivolta alla Corte di Cassazione, per ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Per la Cooperativa ricorrente la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto di dover calcolare il termine di decadenza di 270 giorni, previsto dall’art. 32 della legge 183 del 2010, “non dal momento della effettiva proposizione dell’impugnazione stragiudiziale del recesso, bensì dallo spirare del 60 giorno previsto in via generale per tale impugnazione dal comma 1 dell’art. 6 L.n. 604/66”. Alla luce di tali contestazioni, la Corte di Cassazione ha dato ragione alla Cooperativa, accogliendone il ricorso.

I giudici hanno osservato che, in merito alla contestazione del licenziamento, quest’ultimo debba “essere impugnato entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione (in forma scritta)” e che “l’impugnazione non è efficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale”.

Ebbene, secondo la Corte, il termine di decadenza di 270 giorni “deve in ogni caso decorrere dalla scadenza del 60° giorno dalla comunicazione del licenziamento”, anche nel caso in cui il lavoratore “abbia provveduto, liberamente, ad impugnare il recesso con maggiore tempestività senza attendere il 60 giorno dalla comunicazione del recesso”.

La Cassazione – nel caso di specie – ha quindi rilevato che il lavoratore non poteva più effettuare la contestazione del licenziamento in questione, dal momento che il ricorso davanti al Tribunale era stato proposto ben oltre il termine di 270 giorni previsto dalla legge.
Stante questa considerazione, i giudici di Cassazione hanno quindi accolto il ricorso della Cooperativa, annullando la sentenza emessa dalla Corte d’appello e rigettando la domanda di contestazione del licenziamento proposta dal lavoratore.

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