La Corte europea si è espressa in merito al diritto di visita ai minori da parte dei nonni, fornendo delle precisazioni molto importanti in materia.

La Corte europea si è espressa, fornendo dei chiarimenti importanti, sul diritto di visita dei nonni ai nipoti.

Un diritto che, per i giudici, deve trovare applicazione a determinate condizioni.

A stabilirlo è Maciej Szpunar, l’avvocato generale della Corte Ue che, nelle sue conclusioni, specifica come competenti in materia sono però i giudici del Paese in cui il minore risiede abitualmente.

Nello specifico, i fatti presi in esame hanno come protagonista un bambino nato nel 2002.

Il piccolo, dopo il divorzio dei genitori, era andato a vivere in Grecia col padre di nazionalità greca.

La nonna materna, bulgara, residente in Bulgaria, era impossibilitata a mantenere un contatto con il nipote. Per tale ragione , la donna – non riuscendo ad ottenere assistenza alle autorità greche – ha adito la giustizia bulgara per determinare le modalità per l’esercizio del diritto di visita fra lei e suo nipote.

La sua richiesta era quella di poterlo vedere almeno una volta al mese, più due volte l’anno durante le vacanze scolastiche.

I giudici bulgari di primo e secondo grado hanno respinto la domanda per difetto di competenza.

Ciò in quanto il regolamento Bruxelles II bis dell’Unione stabilisce in casi come questi che la competenza sia dei giudici dello Stato membro nel quale il minore ha la sua residenza abituale. In questo caso, dei giudici greci.

Interpellata la Suprema corte di Bulgaria, questa ha ritenuto che per individuare l’autorità giurisdizionale competente, fosse necessario sapere se il regolamento Bruxelles II bis si applicasse o meno al diritto di visita dei nonni.

Ebbene, secondo l’avvocato della Corte per la legislazione vigente in materia la ratio deve essere la seguente.

In primis, “l’interesse superiore del minore”. In secondo luogo, la considerazione che “la nozione di ‘diritto di visita’ include persone diverse dai genitori, allorché tali persone abbiano legami familiari di diritto o di fatto con il minore”.

Ma non è tutto. Bisogna anche considerare il principio dell’armonizzazione delle norme giuridiche tra gli Stati membri.

Tale principio, infatti, ricomprende il diritto di visita dei nonni, che altrimenti sarebbe lasciato alle diverse legislazioni nazionali. In base però al principio di vicinanza, spetta tuttavia ai giudici del Paese in cui vive il bambino trattare la causa.

 

 

 

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