Ancora un verbale di contravvenzione per eccesso di velocità contestato dal ricorrente. Questa volta la sentenza impugnata era stata pronunciata dal Tribunale di Livorno che aveva rigettato l’opposizione di un conducente contro il verbale elevato dalla polizia Stradale, per violazione dell’art. 142 comma 9 C.d.S.
Il Tribunale aveva rilevato che il cartello che segnalava la presenza dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità era posto a distanza regolamentare. Tale circostanza era da sola sufficiente a dar conto della legittimità della contestazione oggetto di causa.
Ma per il conducente multato, si trattava di una vera e propria violazione di legge.
Ed invero, sebbene, come evidenziato dal giudice di merito il cartello di preavviso di rilevamento della velocità era presente e posto a distanza regolamentare, non vi era altrettanto “chiara visibilità” dell’apparecchio ovvero degli agenti.
Il ricorso per Cassazione
La questione è stata sottoposta al vaglio della Cassazione che ha ritenuto fondato il motivo di ricorso.
La sentenza impugnata, – affermano i giudici Ermellini – deve ritenersi in contrasto con l’art. 142 comma 6 bis Cds, in quanto afferma il principio secondo cui non è richiesta, ai fini della legittimità dell’accertamento, la visibilità dello strumento di rilevazione.
Invero, la norma di cui all’art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che “le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocità devono essere (…) ben visibili” e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità quale condizione di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito, è stata da un ultimo affermata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.25392/2017, non massimata).
Il principio infatti non è nuovo, si è più volte ribadito che La postazione di rilevamento deve risultare visibile all’automobilista, con un adeguato anticipo, ed il verbale deve riportare, a pena di illegittimità, tali elementi (Cass. n. 5997/14).
E, informare l’utente della strada che è in corso il rilevamento elettronico della velocità, e con quale modalità se mediante postazione fissa o mobile – risponde all’obbligo di trasparenza che grava sulla pubblica amministrazione e dunque, sugli agenti di polizia stradale.
E pertanto, la violazione di tali disposizioni non può che essere sanzionata con l’illegittimità dei predetti accertamenti.
La redazione giuridica
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