Le correnti marine alterate dalle opere di alcuni stabilimenti balneari hanno causato gravi danni a un’abitazione costiera. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna in solido di Comune e Regione per l’erosione marina, riconoscendo la loro responsabilità per omessa vigilanza e mancata tutela dell’immobile. Il risarcimento, quantificato in oltre 43mila euro, riguarda l’erosione del terreno e il deterioramento strutturale dell’edificio (Corte di Cassazione, III civile, sentenza 24 ottobre 2025, n. 28278).
L’erosione marina e i danni all’abitazione
La proprietaria dell’edificio in questione riferisce che la stessa è fortemente battuta dai marosi, che avevano finito per minarne la stabilità; evenienza che la donna riconduce ad opere realizzate dai titolari di alcuni stabilimenti balneari (consistite, in particolare, nell’immersione in mare di una barriera di sacchi di juta riempiti di sabbia), che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso. Chiedeva, altresì, l’allora attore che gli Enti suddetti venissero condannati anche alla realizzazione di ogni intervento idoneo a salvaguardare l’immobile di sua proprietà.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, condannando il solo Comune di Porto Cesareo al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 17.219,71.
La Corte di Lecce ha condannato in solido Comune e Regione a risarcire il danno cagionato al proprietario dell’edificio, quantificato nella maggior misura, rispetto al primo grado di giudizio, di Euro 43.332,21, in relazione alla domanda di condanna all’esecuzione di opere idonee a salvaguardare l’abitazione del danneggiato da ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’azione delle correnti marine.
L’intervento della Cassazione
La proprietaria censura la sentenza di secondo grado che le avrebbe attribuito la legittimazione passiva, per essere custode – al pari del Comune di Porto Cesareo – dei beni demaniali marittimi. Censura, in particolare, la riconduzione della presente fattispecie alla responsabilità per beni in custodia, giacché il danno era invece conseguito dal fatto illecito del terzo”. Difatti, sempre secondo la ricorrente, il “nesso causale allegato non è individuato nella relazione fra il pregiudizio e la cosa in custodia, anche attesa la condizione naturale ed il dinamismo interno di quest’ultima che muta per i cicli naturali ben descritti dal CTU, bensì nell’azione-fatto illecito del concessionario” [degli stabilimenti balneari, come sopra detto], i quali, “come anche chiaramente attestato dall’elaborato tecnico, hanno prodotto l’alterazione e l’accelerazione dell’azione naturale di erosione marina e della costa e dunque, per via derivata, i danni” oggetto di lite.
Il Giudice d’appello, pertanto, avrebbe dovuto “escludere una responsabilità generata dalla res in custodia, ritrovando nella vicenda la più tipica violazione del principio del neminem laedere dovuta all’azione di un terzo e, al più, all’omissione di un dovere di vigilanza da parte dell’ente comunale”, non essendo ravvisabili, invece, in capo alla Regione Puglia condotte attive o omissive che abbiano determinato l’evento dannoso.
Orbene, nel caso in esame, sempre secondo la ricorrente, i danni lamentati “derivano da opere realizzate in mare e quindi non all’interno del demanio marittimo”, donde l’impossibilità di applicazione dell’art. 2051 c.c. Inoltre, avendo la Corte di Lecce, ritenuto che il mare rientri nel demanio marittimo, “non ha assolutamente esaminato la questione posta dal Comune.”
La Cassazione rigetta tutte le critiche.
La responsabilità di Comune e Regione per i danni provocati dalle correnti marine
La responsabilità della Regione, e quella del Comune, è stata affermata ai sensi dell’art. 2051 c.c., sul presupposto che essi restino nella titolarità del “potere di fatto” sul tratto di mare territoriale che ha formato oggetto di concessione in favore dei due stabilimenti balneari che, in ragione dell’immersione in mare di una barriera di sacchi di juta riempiti di sabbia, risultano aver alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso, così provocando il fenomeno dell’erosione marina.
Al riguardo vi è da ricordare che “la disciplina dettata dalla legge per i beni demaniali si estende, in quanto compatibile, anche al mare territoriale, quantunque quest’ultimo non rientri fra tali beni, ma costituisca, al contrario, una res communis omnium; estensione imposta dal rilievo per cui, “anche rispetto ad un tratto di mare territoriale è configurabile un diritto soggettivo di uso speciale, il quale ricorre allorché, pur non restando precluso l’uso comune del bene demaniale a tutti i componenti della collettività uti cives, un determinato soggetto risulti abilitato a trarre dal detto bene uti singulus utilità maggiori ed eventualmente in tutto o in parte diverse”.
Quindi, configurandosi un possesso dello specchio marino antistante ad uno stabilimento balneare in capo al relativo concessionario, non può sostenersi che la Regione e il Comune conservino il “potere di fatto, e con esso la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., di quegli specchi d’acqua dei quali sia stata attribuita al titolare di uno stabilimento balneare la possibilità trarre “maggiori utilità” (e con essa, evidentemente, simmetriche responsabilità, in applicazione del classico brocardo “ubi commoda, eius et incommoda”).
Responsabilità per omessa vigilanza sulla condotta dei concessionari degli stabilimenti balneari,
La responsabilità di Regione e Comune va affermata alla stregua dei compiti ad essi attribuiti, in particolare dagli artt. 70, comma 1, lett. a), e 89, comma 1, lett. h), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, oltre che dagli artt. 5 e 6 dalla legge regionale della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17.
Teli norme stabiliscono che entrambi gli Enti chiamati in causa provvedano “alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri”. Si deve ragionare, allora di responsabilità ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza sulla condotta dei concessionari degli stabilimenti balneari, in particolare in relazione al mancato rispetto delle condizioni imposte dai provvedimenti autorizzatori ad essi rilasciati.
Ad ogni modo, ricorda la S.C., è senz’altro configurabile una ipotesi di concorso causale nell’evento da parte del custode, per il titolo di cui all’art. 2051, e di altro soggetto, per il normale titolo di responsabilità generica ai sensi dell’art. 2043, atteso che all’addebito concorsuale dei distinti titoli di responsabilità non osta il non avere dato il custode la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito.
La Cassazione rigetta integralmente il ricorso e compensa le spese tra le parti. Il caso trattato risulta assente di precedenti giurisprudenziali specifici in merito alla questione posta.
Avv. Emanuela Foligno






