La Corte di Cassazione conferma che, in un giudizio per responsabilità medica, il Giudice può accertare un errore medico diverso da quello indicato in citazione. Non è necessario che l’attore identifichi con precisione tutte le condotte, soprattutto quando emergono durante la CTU medico-legale (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 aprile 2025, n. 9124)
I fatti
Il paziente è sottoposto ad un intervento chirurgico, soffriva, a causa di obesità, di addome pendulo e di ernia sott’ombelicale. Per risolvere tale problema, è stato necessario praticare addominoplastica, nonché plastica per ernia sott’ombelicale e lifting cosce.
All’esito dell’intervento però si è manifestata una particolare emorragia che ha messo in difficoltà i reni. È stato dunque necessario un secondo intervento, non risolutivo, perché è rimasto comunque un rilassamento della parete addominale, e dunque un danno biologico.
Per tale ragione, ha agito in giudizio nei confronti della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli: tuttavia il Tribunale di Napoli, previa CTU medico-legale, rigetta la domanda.
La Corte di Appello di Napoli ha riformato la decisione di primo grado e, proprio sulla scorta della CTU, ha ritenuto una responsabilità dei medici nella esecuzione del primo intervento e nel ritardo nel porre rimedio alle sue negative conseguenze.
Ricorre per cassazione l’Azienda Ospedaliera Universitaria, e gli eredi del paziente, costituitosi separatamene, da un lato la moglie, e dall’altro i 3 figli.
Errore medico diverso da quello indicato in citazione
La moglie sostiene che la Corte di Appello sia andata oltre le allegazioni fatte dall’attore. Non era stato chiesto il risarcimento per violazione del consenso informato ma, soprattutto, il medico aveva addotto condotte colpose diverse da quelle poste a fondamento della condanna: aveva cioè ritenuto quale causa del malessere del paziente il sovradosaggio di un certo farmaco, che aveva provocato danni al fisico, invece, il CTU ha escluso che fosse quella la causa del danno, indicandone un’altra (imperfetta emostasi e mancato trattamento della diastasi dei muscoli).
Osserva ancor la moglie che, posto che l’oggetto del contendere era stato fissato in citazione, ed era quello di una responsabilità da sovradosaggio del farmaco, e posto che il Tribunale tale lo aveva inteso, rigettando la domanda, in appello la questione era stata riproposta: la moglie aveva fatto presente la vittima non poteva più dolersi di errori diversi da quelli che lui aveva prospettato in citazione. E, a fronte di ciò, la Corte di Appello non avrebbe motivato adeguatamente.
Sempre secondo la moglie del danneggiato, in appello il gravame era limitato alle sole contestazioni fatte dal Primo Giudice al fine di delimitare l’esatto oggetto del contendere.
Tutte censure esposte sono ritenute infondate dalla S.C.
Siccome il danneggiato aveva indicato alcune condotte lesive, ossia precisi errori medici (sovradosaggio del farmaco ed altro) l’oggetto della domanda doveva dirsi identificato da quelle specifiche condotte e da quegli specifici errori medici. Il fatto che invece il Giudice di appello abbia ritenuto responsabili i medici per condotte diverse, o meglio, per errori diversi (non sovradosaggio di farmaco, ma erronea esecuzione dell’intervento, ad esempio) costituisce violazione del principio della domanda.
Questa tesi è errata.
Mutamento della domanda nel risarcimento da colpa medica, rilevanza del nucleo essenziale del fatto
“È principio di diritto che nel giudizio di risarcimento da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l’attore, dopo avere allegato nell’atto introduttivo che l’errore del sanitario sia consistito nell’imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l’errore sia consistito nell’inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l’ambito dell’indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall’attore, possano avere portata preclusiva, stante l’inesigibilità dell’individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una CTU (Cass. 10901/2024; Cass. 7074/2024; Cass. 13269/2012).”
Detto in altri termini, è chiaro il fatto che identifica la domanda sia costituito dal suo nucleo materiale essenziale (a causa dell’intervento chirurgico sono stati provocati danni), mentre sono irrilevanti le specificazioni della condotta (dire cioè che durante l’intervento è stato somministrato troppo farmaco, anziché dire che non è stata fatta buona sutura).
Ciò perché, essendola citazione svolta prima dell’accertamento medico-legale, che indichi con esattezza quali condotte materiali, quali concrete condotte, hanno causato il danno, non può essere onerato chi agisce di indicare quelle (e quali) condotte preventivamente e con esattezza. Conseguentemente non può considerarsi pronuncia ultra petita quella che accoglie la domanda di risarcimento per errori medici diversi da quelli prospettati inizialmente dal danneggiato e che siano emersi dalla CTU, successivamente alla domanda.
La personalizzazione del danno
“Il giudicato interno” non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, con la conseguenza che l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione (nella specie, riliquidazione del danno biologico in considerazione del decesso della vittima dell’errore medico, e di una c.d. “personalizzazione” nella misura massima) riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. 32563/2024; Cass. 30728/2022).
Inoltre, secondo la ricorrente, il CTU avrebbe qualificato i danni derivanti dall’intervento come di natura estetica, mentre il paziente mai aveva fatto tale qualificazione, mai si era lamentato della natura estetica del danno subiti .
Anche questa doglianza è infondata. Sul punto è valevole quanto affermato poc’anzi.
In conclusione, la Cassazione rigetta integralmente il ricorso.
Redazione





