Se le opere di manutenzione straordinaria non sono urgenti e non vengono indicate nel rendiconto annuale, l’amministratore condominiale ne risponde in via esclusiva

Condannato a pagare ottomila euro a titolo di corrispettivo per i lavori di manutenzione straordinaria di un edifico. E’ quanto accaduto all’Amministratore di un condominio che aveva dato il via libera all’esecuzione dell’intervento senza alcuna delibera o ratifica da parte dell’assemblea condominiale. Il debito non era neppure stato indicato nel rendiconto condominiale.

Il Tribunale di Nola aveva ingiunto inizialmente il pagamento della cifra pretesa dalla società esecutrice delle opere al condominio. Quest’ultimo aveva proposto opposizione vedendosi riconosciute le proprie motivazioni.

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo;  il Giudice di secondo grado, infatti, aveva ritenuto che i lavori dovessero essere addebitati esclusivamente all’amministratore.

Alla base della decisione la considerazione secondo cui le opere oggetto di contestazione non avevano avuto carattere urgente.

Pertanto, ai sensi dell’articolo n. 1130 del codice civile, l’amministratore doveva considerarsi il solo responsabile per il relativo pagamento. Egli, infatti, non aveva provveduto “a renderne conto alla fine dell’anno”.

I Giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 3350/2018, hanno ritenuto di aderire alle conclusioni della Corte territoriale. Secondo gli Ermellini il giudice a quo aveva adeguatamente e motivatamente escluso che i lavori di manutenzione commissionati alla società creditrice avessero carattere urgente.

Dagli accertamenti effettuati, infatti, era emerso che i condomini si erano lamentati per le infiltrazione già nel 2004; l’amministratore, tuttavia, aveva ordinato i lavori necessari solo nel 2005. Di conseguenza, per la Cassazione, “aveva avuto tutto il tempo di attivarsi per comunicare all’assemblea tale situazione affinché venissero adottati gli opportuni provvedimenti”.

Di qui la decisione della Suprema Corte di respingere il ricorso dell’amministratore, in quanto infondato, confermando integralmente la sentenza impugnata.

 

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