La prescrizione per il debitore decorre dalla data di scadenza dell’ultima rata per la fornitura del servizio idrico

 Il termine di prescrizione per il mancato pagamento del canone per la fornitura del servizio idrico è pari a cinque anni. Tale periodo decorre dalla scadenza dell’ultima rata non pagata da parte del cittadino.

Lo ha precisato la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6966/2018, facendo riferimento all’articolo n. 1184 del codice civile. Tale norma prevede che, in mancanza di diverse previsioni contrattuali, se per l’inadempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore.

Pertanto, secondo gli Ermellini, la prescrizione del credito relativo ai canoni non pagati non può che decorrere dall’ultimo dei termini utili previsti per il pagamento; prima di tale data, infatti, l’amministrazione non ha la possibilità di pretendere che il cittadino adempia alla sua prestazione.

Nel caso esaminato la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto da una utente del servizio idrico nei confronti del Comune di residenza.

La donna aveva agito in giudizio ritenendo prescritto il diritto alla riscossione del canone da parte del Comune per l’anno 2001; l’avviso di notifica era infatti avvenuto solamente il 6 aprile del 2007. A suo avviso, la prescrizione, trattandosi di una fornitura periodica, doveva esser calcolata a partire dall’ultimo giorno dell’anno o dalla frazione dell’anno considerati.

L’Ufficio Tributi e Finanze del Comune, tuttavia, aveva stabilito che per l’annualità 2001 il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato in quattro rate bimestrali; le scadenze erano rispettivamente il 15 aprile, il 15 giugno, il 15 agosto e il 15 ottobre 2002. In alternativa il pagamento poteva essere effettuato in un’unica soluzione il 15 giugno 2002.

Sulla base di tali termini il Tribunale, in secondo grado di giudizio, aveva ritenuto che la decorrenza della prescrizione fosse ancorata a quest’ultima data; o, alternativamente, quella prevista per il pagamento della prima rata. Al momento dell’avviso di notifica, dunque, il termine quinquennale non era ancora scaduto.

La Cassazione ha ritenuto quindi corretta la decisione del giudice di secondo grado, respingendo il ricorso, in quanto infondato.

I Giudici del Palazzaccio, inoltre, hanno condiviso la decisione del giudice di merito di ritenere rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione la notificazione dell’avviso di liquidazione del canone. Tale atto, infatti, risulta idoneo a costituire in mora il debitore e a realizzare gli effetti di cui all’articolo 2943 del codice civile. Per la Cassazione, ha infatti una funzione che, “nell’ambito del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, non si esaurisce in una mera dichiarazione di giudizio sulla spettanza e l’ammontare del credito e degli accessori, ma risponde all’ulteriore finalità di richiedere il pagamento della somma dovuta”.

 

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