L’azione con cui il cittadino chiede al Comune la restituzione delle somme indebitamente versate per il servizio idrico integrato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale

La vicenda

L’attore convenne in giudizio il Comune chiedendo il rimborso delle somme da lui versate a titolo di tariffa per il servizio idrico integrato, che lo stesso ente locale si era rifiutato di restituirgli, assumendo l’estinzione del suo diritto per sopravvenuta prescrizione (limitando, perciò, il rimborso agli importi versati nel quinquennio antecedente).

La pretesa del ricorrente era fondata sulla sentenza della corte costituzionale n. 335 del 2008 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della l. n. 36/1994, nonché dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152/2006, nella parte in cui prevedevano che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura [fosse] sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi [fossero] temporaneamente inattivi”.

Il Giudice di Pace accolse la domanda attorea e il Tribunale di Udine confermò la decisione, rideterminando l’importo delle somme dovute.

La Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato la pronuncia di merito, perché conforme al prevalente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 13 e ss, ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza: ne deriva che, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte costituzionale, la quota afferente il servizio di depurazione non è dovuta nell’ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente, stante l’assenza di controprestazione (Cass. n. 9500/2018); perciò qualora l’utente abbia pagato indebitamente la quota afferente il servizio di depurazione delle acque, per non essere stato svolto il detto servizio, egli ha diritto alla ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Il diritto alla ripetizione dell’indebito è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. n. 24051/2019; n. 27704/2018; n, 7749/2016).

La Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 1998/2020) ha, dunque, ritenuto infondata la prospettazione del Comune secondo cui il diritto alla ripetizione dell’indebito sarebbe soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4 c.c., per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi”.

Invero, – hanno chiarito gli Ermellini – la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c. riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo; si tratta di prestazioni che maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili solo alle scadenze convenute, in quanto costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono (Cass. n. 2086/2008).

Nella specie, l’obbligazione del Comune di restituire all’utente del servizio le somme indebitamente percepite non aveva i caratteri di obbligazione periodica.

Ed inoltre, ha aggiunto il Supremo Collegi, “è vero quanto sostenuto dal ricorrente ente locale che i canoni dovuti al Comune dall’utente per il servizio di depurazione hanno carattere periodico, dovendosi pagare periodicamente anno per anni, e sono, pertanto, soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948. n. 4, c.c.; ma tale constatazione non è pertinente con il caso in esame, ove oggetto della prestazione non è il debito dell’utente verso il Comune, ma il debito del Comune verso l’utente per il rimborso di quanto indebitamente percepito nel corso degli anni”.

Tale obbligazione non ha carattere periodico, perché l’ente locale è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in un’unica soluzione, non a rate. Pertanto, il diritto dell’utente alla ripetizione dell’indebito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.

Il principio di diritto

È stato così affermato il seguente principio di diritto: “Il diritto al rimborso dei canoni periodici indebitamente versati, quali canoni per il servizio idrico integrato, non ha carattere periodico; esso pertanto, non soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 c.c., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti”.

La redazione giuridica

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