A chi non è mai capitato di ricevere una bolletta per consumo di una utenza domestica troppo alta o non giustificato dall’effettivo utilizzo?

Ebbene, in una recente sentenza il Giudice di Pace di Cassino è intervenuto a chiarire che qualora l’eccessivo importo della fatturazione per consumo di una utenza domestica sia dovuto a causa non imputabile al consumatore, quale ad esempio una perdita d’acqua “occulta”, essa potrà essere addebitata direttamente al gestore del servizio.

Nella stessa sentenza (n. 4811/2018) il Giudice di Pace ha espresso il seguente principio: Il consumo di acqua eccessivo derivante da perdita “occulta” non può essere addebitato all’utente, ma al gestore, il quale ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali, come integrati dalla normativa di settore (D.P.C.M. 29.4.1999) nonché il precetto della buona fede nell’esecuzione del contratto

La vicenda

Il ricorrente eccepiva che la fattura che gli era stata recapitata fosse il frutto di una errata contabilizzazione, emessa cioè sulla base di un misuratore che presentava malfunzionamenti.

A conferma di ciò vi era il fatto che successivamente, erano state riscontrate delle perdite dall’impianto idrico, tali da giustificare i maggiori consumi.

Con ricorso dinanzi al giudice civile (nella specie si trattava del Giudice di Pace, visto l’importo della lite), l’utente chiedeva l’accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti dal proprietario dell’abitazione.

Nel merito la vicenda non arrecava dubbi: era stato dimostrato che i consumi in eccesso erano ricollegabili ad una perdita idrica “occulta” che insisteva al di sotto del pavimento dell’abitazione attorea; ciò emergeva dalla documentazione in atti e dal comportamento della stessa controparte.

Ma la questione era un’altra. La convenuta, pur non disconoscendo l’origine della eccessiva fatturazione, eccepiva che tale circostanza non avesse influenza sulla propria pretesa, trattandosi di perdita accertata all’interno della proprietà dell’attore e dunque non addebitabile alla propria posizione.

Viene allora in soccorso una precedente pronuncia adottata in situazione analoga in cui vi era una perdita idrica, anche in questo caso occulta ovvero non visibile all’esterno attraverso la fuoriuscita dell’acqua, sicché il consumo addebitato all’utente non poteva essere posto a carico di quest’ultimo, ma soltanto in capo al gestore, il quale aveva omesso di rispettare gli obblighi contrattuali, come integrati dalla normativa di settore (D.P.C.M. 29.4.1999) nonché il precetto della buona fede nell’esecuzione del contratto.

È per tali ragioni che il giudice della città laziale ha accolto il ricorso presentato dall’utente.

 

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