In caso di cessazione della convivenza, si applicano le regole dell’affidamento dei figli anche all’animale domestico di affezione, indipendentemente dal fatto che esso sia formalmente intestato all’una o all’altra parte
Le parti erano due ex conviventi che avevano adottato un cane. Terminata la relazione e rimasto il cane presso la convenuta, per circa due anni (dal 2017 al 2019) l’ex compagno, il quale, peraltro, contribuiva al mantenimento dell’animale, aveva continuato ad avere rapporti regolari con quest’ultimo, prelevandolo e portandolo a spasso con sé. A partire dal mese di giugno del 2019, ciò non gli era stato più consentito dalla convenuta.
Su tali presupposti, l’attore aveva chiesto l’affido condiviso del cane ad entrambe le parti, con collocazione dello stesso presso la convenuta e regolamentazione del diritto di visita.
Ebbene quest’ultima, costituitasi davanti al Tribunale di Lucca, aveva contestato la domanda, lamentando il comportamento assillante e minaccioso del proprio ex.
In materia di affidamento degli animali di affezione a seguito della separazione dei padroni, precedentemente coniugati o conviventi, – ha sottolineato il giudice toscano – è andata sviluppandosi una giurisprudenza di merito favorevole all’applicazione analogica della normativa sull’affidamento dei figli, indipendentemente dal fatto che l’animale sia formalmente intestato all’una o all’altra delle parti (Tribunale di Sciacca 19.2.19; Tribunale di Roma 15.3.2019).
La pronuncia del Tribunale
Tale giurisprudenza per il Tribunale di Lucca (sentenza del 24 gennaio 2020) è senza alcun dubbio da condividere. Ed invero, nel vuoto normativo, considerato per un verso l’importanza del legame affettivo fra persone ed animali e il rispetto dovuto a questi ultimi, quali essere senzienti, “non c’è infatti dubbio che la normativa più vicina alla fattispecie sia quella relativa all’affidamento dei figli”.
Ebbene, quanto al caso in esame, posto che non erano stati ravvisati elementi di prova del denunciato comportamento assillante ed intimidatorio dell’attore e reputata altresì l’urgenza, data la natura non patrimoniale del pregiudizio derivante dalla mancata frequentazione, da parte dell’attore, del cane oggetto di contestazione, la domanda è stata accolta, e l’adito tribunale ha disposto l’affido condiviso del cane ad entrambe le parti, la sua collocazione presso la convenuta ed il diritto dell’attore a prelevare lo stesso nei giorni e nelle ore indicate, ferma restando la possibilità per le parti di concordare, in proposito, tempi diversi.
La redazione giuridica
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