Maltrattamento di animali: è reato non curare il proprio cane

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maltrattamento di animali

Omettere di prestare la cure al proprio cane evidentemente malato, integra il reato di maltrattamento di animali. Ad affermalo è stata la Cassazione Penale in una recente sentenza

A tal proposito è stato affermato il seguente principio di diritto: “Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale

La vicenda

La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena irrogata all’imputato in Euro 10.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all’art. 544 ter c.p. “poiché, in qualità di proprietario di un cane meticcio femmina ometteva di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il benessere e la salute dello stesso animale, mettendone in pericolo la sua sopravvivenza”.

Il cane era stato ritrovato dagli operatori del canile, vagante ed in pessime condizioni di salute, accertate dal medico del servizio Veterinario dell’AUSL di Modena, in: “vari tumori” mammari di grosse dimensioni e ulcerati – dermatite in varie zone del corpo – calli da decubito e artrosi agli arti posteriori ed anteriori”.

Contro la citata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione, insistendo per l’annullamento della sentenza.

La Corte di appello aveva attribuito la responsabilità del reato al ricorrente per dolo eventuale. Come noto, il reato di cui all’art. 544 ter c.p. non è punibile a titolo di colpa. A detta della difesa mancava qualsiasi prova dell’elemento soggettivo del reato contestato. Il ricorrente non essendo un veterinario non si era reso conto della gravità della malattia del cane e in ogni caso la sua “colpa” era stata solo quelle di aver omesso le cure necessarie all’animale. Si trattava, dunque, di una mera trascuratezza e non della volontà di cagionare sofferenze e ulteriori malattie al cane.

I giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 22579/2019) hanno rigettato il ricorso perché infondato.

L’elemento soggettivo del reato di maltrattamento di animali

Quanto alla doglianza relativa alla insussistenza dell’elemento soggettivo, la Cassazione ha più volte affermato che “la differenza, tra un comportamento doloso o colposo in materia è evidente, perchè con il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. si punisce chi con dolo, “con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”, con la contravvenzione dell’art. 727 c.p. si punisce, invece, chiunque “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Il dolo può essere specifico quando la condotta è tenuta “per crudeltà” o generico quando la condotta è tenuta “senza necessità” (Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007: “In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali – art. 544 ter c.p. – configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta per crudeltà, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità”).

Nel caso in esame la condotta era stata tenuta con dolo generico.

Il ricorrente, con il suo comportamento omissivo, ovvero con totale abbandono ed incuria del cane, aveva cagionato notevoli sofferenze all’animale tanto da rendere necessario un immediato intervento chirurgico; la malattia era del resto presente da molto tempo.

Invero, per la Corte di appello l’assenza di cure doveva ritenersi dolosa, intenzionale e non già colposa; quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, in quanto la condizione dell’animale era riscontrabile in maniera evidente.

La nozione di lesione nel reato di maltrattamento di animali

Con specifico riferimento al reato di maltrattamento di animali, “la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall’art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva” (Sez. 3, n. 32837 del 27/06/2013).

La decisione

Del resto – hanno aggiunto gli Ermellini – “anche il protrarsi di una malattia già preesistente, con il suo aggravamento, configura le lesioni di cui all’art. 582 c.p.: “Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l’aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa” (Sez. 4, n. 22156 del 19/04/2016).

Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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