In caso di pregiudizio subito da parte di anche un solo condomino l’assemblea condominiale deve scegliere una soluzione che sia quanto mai possibile equa allo sfruttamento del bene comune

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 310/2016, si è pronunciato sulla possibilità di ricorrere a un sistema di turnazione per l’utilizzo del parcheggio condominiale da parte dei condomini. La causa era stata promossa proprio da una condomina che, dopo aver acquistato un auto di dimensioni più ampie rispetto alla precedente, non riusciva più a parcheggiare all’interno dell’autorimessa sotterranea comune poiché gli spazi precostituiti in cui era suddivisa l’autorimessa non erano più sufficienti.
La donna aveva già sottoposto all’assemblea condominiale l’ipotesi di adottare un sistema di assegnazione temporanea o, in subordine, di turnazione, al fine di razionalizzare l’utilizzo degli spazi comuni destinati a parcheggio. Ma tale proposta era stata respinta. Di qui l’impugnazione presso il Tribunale della decisione dell’assemblea, incentrata sull’articolo 1102 del codice civile relativo all’uso della cosa comune. Secondo la condomina, infatti,  la continua occupazione dei posti auto da parte degli altri condomini avrebbe determinato la violazione del suo diritto al pari uso della cosa comune in questione. Il condominio, a sua volta, si era costituito in giudizio, evidenziando peraltro come due dei posti auto condominiali fossero di proprietà esclusiva di alcuni condomini, che li avevano acquistati per usucapione.
Il giudice capitolino, tuttavia, ha ritenuto di aderire  alle argomentazioni della signora rilevando che l’autorimessa condominiale non consentiva effettivamente il contemporaneo uso del locale garage da parte di tutti i condomini, in quanto le sue dimensioni non permettevano l’agevole parcheggio di un numero di autovetture delle dimensioni più comuni (medio-grandi) pari al numero degli stessi.
Il Tribunale ha pertanto deciso di annullare la delibera condominiale in quanto contrastante con il diritto della condomina al pari uso dell’area di parcheggio ritenendo il ricorso alla turnazione dei posti auto il sistema più idoneo a garantire pienamente tale diritto. Richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 1004/2004), il Giudice ha chiarito che laddove sussista una autorimessa e la stessa, in quanto parte comune, non sia in grado di ospitare una vettura per ciascun condomino, l’assemblea non può imporre di mantenere l’uso che del bene si è fatto nel corso degli anni, bensì deve prendere atto del pregiudizio (attuale) subito da parte anche di uno solo dei condomino e scegliere una soluzione che sia quanto mai possibile equa al nuovo sfruttamento del bene comune.
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