Rateizzazione: quali rischi per il contribuente che salta una rata?

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Attenzione a saltare anche solo una rata tra quelle dovute al Fisco: si rischia di perdere il beneficio della rateizzazione. A dirlo è la Corte di Cassazione con una sentenza.

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 13133/2018 ha fornito chiarimenti importanti sulla rateizzazione e sui rischi per il contribuente nei confronti del Fisco laddove anche solo una rata venga saltata.

Gli Ermellini hanno infatti confermato la decadenza dal beneficio della rateizzazione laddove il contribuente ometta di versare al Fisco anche una sola rata successiva alla prima.

La vicenda

Nel caso di specie, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso ricorso di un contribuente. Questi aveva optato per l’adempimento dilazionato delle imposte che era tenuto a versare al Fisco in materia di IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale.

Tuttavia, per via di problemi finanziari, il soggetto non ha saldato il pagamento delle rate scadute. Pertanto la Agenzia delle Entrate ha iscritto a ruolo, ex art. 14 d.P.R. n. 602/1973, le intere somme dovute dedotti i versamenti già eseguiti, con sanzioni e interessi, notificando la relativa cartella di pagamento.

Il soggetto però ha impugnato l’atto impositivo davanti alla CTP. A suo avviso, l’iscrizione a ruolo poteva essere effettuata solo in relazione alle rate scadute rimaste insolute e non all’intero debito.

La Commissione ha però respinto il ricorso. Questo perché era stata rilevata la decadenza del ricorrente dal beneficio della rateizzazione, e pertanto riteneva legittima l’iscrizione a ruolo dell’intere somme dovute dedotti i versamenti già eseguiti.

La decisione in questione è stata confermata anche dalla CTR chiamata a pronunciarsi in secondo grado.

Gli Ermellini chiariscono come, con riferimento all’anno di imposta della vicenda di cui è causa (2006), vada applicato l’art. 8, comma 3-bis ,del d.lgs. n. 218/1997, come modificato dalla legge n. 311/2004.

Tale legge, infatti, ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina che la rateizzazione del debito erariale.

Infatti, è stato disciplinata così l’ipotesi di inadempimento di alcuni dei pagamenti previsti dal piano di rateizzazione.

È stato stabilito, tra l’altro, che il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determini la decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione dell’importo dovuto. Questo in forza di un atto di accertamento o PVC, a cui si è prestata acquiescenza o adesione, come nella specie avvenuto.

Pertanto, alla luce di quanto enunciato, il ricorso del contribuente è infondato essendo stato rilevato dalla CTR l’omesso versamento delle rate scadute e la conseguente decadenza dal beneficio della reteizzazione.

L’inadempimento, dunque, legittima l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

 

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