Minaccia grave e reati procedibili a querela. Innovazioni della c.d. Riforma Orlando. Commento della sentenza n° 3520/2019 della Corte di Cassazione

La c.d. Riforma Orlando, avvenuta con il d. lgs. n° 36/2018, ha apportato rilevanti modifiche al codice penale. Le novità hanno riguardato anche la materia dei reati procedibili a querela.

Ebbene, solo per mera chiarezza, occorre precisare a chi legge che i reati si distinguono in due categorie : reati procedibili a querela e reati procedibili di ufficio.

Ferme restando le differenze di tipo sostanziale, l’aspetto peculiare che in questa sede rileva – ad avviso di chi scrive – è il seguente : in presenza di un reato procedibile a querela, il procedimento penale può concludersi bonariamente tra le parti, mediante la remissione di querela da parte della persona offesa e l’accettazione della remissione di querela da parte dell’indagato/imputato.

Per contro, laddove il reato contestato ad una persona risulti procedibile di ufficio, anche in presenza di un eventuale accordo bonario tra le parti, il procedimento seguirà il suo corso.

Fatta questa breve puntualizzazione, analizziamo ora il contenuto della sentenza individuata dal n° 3520/2019.

In particolare, gli Ermellini hanno analizzato il reato di minaccia aggravata, alla luce proprio della c.d. Riforma Orlando.

Infatti, nel caso in esame, innanzitutto il Collegio di Legittimità ha chiarito che alla luce della novella normativa, la minaccia grave, laddove non fosse consumata secondo le forme previste dall’art. 339 c.p., risulta ora procedibile a querela.

Pertanto, trattandosi di una innovazione del diritto sostanziale, la sua applicabilità è immediata.

Dunque, nella fattispecie de qua, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio una precedente pronuncia, affermando che l’azione penale non potesse essere proseguita, per difetto di querela, precisando altresì che nel caso di specie le persone offese, sarebbero dovute essere state informate della prospettiva di formalizzare l’istanza punitiva.

Peraltro, la Corte di Cassazione evidenziava che nel caso di specie la carenza di tale passaggio normativo risulta superata dalla circostanza della intervenuta prescrizione del reato contestato all’imputato.

Pertanto, la sentenza andava annullata senza rinvio, attesa l’intervenuta prescrizione dell’addebito contestato in rubrica all’imputato.

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

 

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