Per il TAR della Toscana la revisione della patente può essere disposta qualora sussista un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli

Quali sono i presupposti per poter disporre la revisione della patente? Sul punto si è espresso con la sentenza n. 681/2017 il Tribunale amministrativo regionale della Toscana.

Il Collegio si è pronunciato, nello specifico, sul ricorso presentato da un automobilista contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il conducente chiedeva l’annullamento di un provvedimento con cui la Motorizzazione civile disponeva la revisione della patente di guida di cui era titolare.

L’atto gli era stato notificato a seguito di incidente stradale che lo aveva visto investire un pedone. Quest’ultimo, a suo dire, “sarebbe sceso improvvisamente dal marciapiede per attraversare la strada”.

Il ricorrente lamentava l’insussistenza dei presupposti per la revisione richiesti dall’art. 128 del Codice della Strada.

L’investimento, infatti, era avvenuto in un tratto di strada in cui non c’erano le strisce pedonali e il pedone, comunque, aveva subito lievissimi danni. Inoltre, l’automobilista sottolineava di essersi immediatamente fermato per soccorrere l’investito e di avere lui stesso avvertito le forze dell’ordine.

I carabinieri, intervenuti sul posto, non avevano peraltro riscontrato alcuna violazione della normativa in materia di circolazione stradale. L’uomo, infine, evidenziava come in 46 anni di guida non era mai stato coinvolto in alcun sinistro stradale e non aveva mai subito una decurtazione dei punti della patente.

Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, rigettando il ricorso, in quanto infondato. Per il Giudice amministrativo la revisione della patente di guida può essere disposta anche senza la violazione delle norme, civili o penali, sul traffico.

E’ sufficiente, infatti, che si verifichi un episodio “che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore”. Nel caso esaminato, l’investimento del pedone era circostanza tale da fondare un dubbio lecito.

 

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1 commento

  1. Salve a tutti. Mi è stato notificato il provvedimento della revisione patente di guida per un fatto che non riguarda la circolazione stradale. Nello specifico, a seguito di un litigio ho colpito al volto un tizio mandandolo al pronto soccorso. Il soggetto offeso ha dichiarato che ero ubriaco, la notizia è giunta al mio datore di lavoro, che, essendo un organo militare, ha pensato di inviarmi presso l’ospedale militare per accertamenti riguardo la mia idoneità al servizio. L’ospedale mi ha posto in convalescenza per sei mesi, durante i quali mi sono rivolto ad una struttura SERT per dimostrare che non faccio abuso di sostanze alcoliche. Durante questo periodo mi è stato notificato il provvedimento della REVISIONE della patente di guida per dubbi sulla idoneità psicofisica.
    Vi chiedo se il provvedimento sia lecito visto che riguarda un episodio estraneo alla circolazione stradale, visto che quel giorno non ero alla guida di alcun mezzo di trasporto.
    Mille grazie a chi mi risponderà.

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