La Banca è tenuta ad avvisare il cliente in merito alla revoca della carta di debito? La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza n. 15500/2018 ha fornito precisazioni circa la revoca della carta di debito e la segnalazione alla Centrale Rischi nei confronti di un cliente. Secondo gli Ermellini, infatti, se la banca non provvede a comunicare preventivamente al cliente la volontà di recedere dal rapporto di cui alla carta di debito, che la banca ha rilevato essere sempre in passivo, essa va ritenuta inefficace.
La vicenda
Nel caso di specie, la Cassazione si è occupata del ricorso di un correntista.
Tutto nasce dalle segnalazione di revoca della carta di debito che la banca aveva inviato alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.). Tale revoca era stata posto in essere in assenza di preventiva comunicazione al ricorrente titolare della carta.
Quest’ultimo ha quindi lamentato la totale illegittimità del comportamento dell’intermediario. Pertanto, ha chiesto la rettifica della compiuta segnalazione e la condanna al risarcimento dei danni provocatigli da tale comportamento, “in relazione alla lesione del diritto all’immagine commerciale e personale”.
Per il Tribunale però, la revoca della carta di credito e la segnalazione in C.A.I. erano apparse conforme alle previsioni di legge.
Naturalmente, però, posto che il conto del correntista, pur in assenza di qualsiasi movimentazione, era risultato sempre in passivo.
Ciò era avvenuto sia per il progressivo maturare a debito, sia per il canone per l’uso della carta di debito che di interessi e spese.
Il ricorrente, in Cassazione, ha insistito sulla necessità che la segnalazione di revoca della carta alla Centrale di Allarme Interbancaria fosse preceduta da una comunicazione inoltrata al cliente.
Inoltre, sosteneva che la banca dovesse lasciare un adeguato margine di preavviso, in tal modo ribadendo l’illegittimità del comportamento tenuto dall’intermediario.
Queste doglianze sono state accolte in Cassazione.
I giudici, infatti, si sono soffermati in particolare sull’atto di revoca della carta di debito al fine di verificare se e come il detto atto posto in essere dall’intermediario importi una preventiva informazione del cliente.
Per gli Ermellini, da un punto di vista tecnico giuridico, tale revoca viene a integrare un’ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale che correva tra le parti.
Per essere iscritta in centrale, quindi, la revoca della carta deve rispettare le modalità di corretto esercizio del recesso dal patto.
Vale a dire che questo deve essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, secondo la prescrizione della norma dell’art. 1334 del codice civile.
Nel caso in esame, invece, ciò non è avvenuto. La banca non ha infatti comunicatoal cliente la dichiarazione del proprio recesso dal rapporto di cui alla carta di debito.
Ne deriva, pertanto, l’inefficacia della revoca e della correlata segnalazione. Il ricorso è stato quindi accolto.
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