Il Giudice di Pace di Torino (sent. n. 2373/2019) ha annullato la revoca della patente di guida, disposta nei confronti del soggetto ricorrente per violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, perché notificata oltre il termine di 90 giorni

La vicenda

Con ricorso presentato dinanzi al Giudice di Pace di Torino il conducente chiedeva l’annullamento del verbale di contestazione per violazione del codice della strada emesso dalla Prefettura di Torino ai sensi dell’art. 218/6 medesimo codice.
Il ricorrente adduceva l’illegittimità di detto provvedimento per mancata tempestività della notificazione della revoca della patente di guida e perché emesso ad oltre 16 mesi di distanza dalla violazione citata.

Ebbene il giudice torinese ha accolto l’istanza.

Come correttamente evidenziato dal ricorrente l’ordinanza impugnata contenente la sanzione accessoria della revoca della patente di guida era affetta da nullità per violazione del principio di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell’attività della Pubblica Amministrazione e del mancato rispetto del termine prescritto per legge.
Infatti, ai sensi dell’art. 219 CdS, quando è prevista la revoca della patente di guida il provvedimento è emesso dal competente Dipartimento per i trasporti terrestri nei casi previsti dall’art. 130 comma 1 e dal Prefetto del luogo della commessa violazione quando la revoca costituisce sanzione accessoria come nella fattispecie.
Il comma 2 sancisce poi, che nell’ipotesi in cui la revoca della patente costituisca sanzione accessoria, l’organo, l’ufficio o il comando che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede entro i 5 giorni successivi ne dà comunicazione al Prefetto del luogo della commessa violazione. Questi emette l’ordinanza di revoca. Tale provvedimento è da considerarsi illegittimo se non emesso entro un termine ragionevole.
Lo stesso art. 2 della L. n. 241/1990 sul procedimento amministrativo considera normale per l’adozione di una determinazione da parte della Pubblica Amministrazione il termine di 90 giorni.
Per tali motivi, l’adito giudice ha concluso affermando che il provvedimento di revoca della patente da parte del Prefetto è illegittimo se disposto oltre il termine di 90 giorni in quanto inficiato da illegittimità per violazione della legge n. 241/1990.

La redazione giuridica

 
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1 commento

  1. salve mi chiamo Marco e volevo raccontarvi la mia storia ! Dopo il primo sequestro del mio motorino per mancanza dell’assicurazione e un deposito di 30 g.g. pagato tutto , meno che la multa ,rientro in possesso del mezzo era il 2017. da parte dei vigili urbani di Firenze. Nel 2018 mi fermano nuovamente e dopo 5 g.g. e rientro in possesso del motorino ma con una sospensione di 30 g.g.della patente . da parte della guardia di finanza di firenze . Poi il 05 03 2019 i vigili urbani di firenze, mi contestano la stessa infrazione con la revoca della patente anche se il luogo dove il motorino era detenuto in custodia è stato affittato e quindi non è più idoneo. nonostante non fossi alla guida del motorino ma lo stesso fosse parcheggiato su pubblica via i vigili non hanno voluto sentire storie e mi hanno portato via la patente e il motorino. io faccio l’autista di pullman, quando c’è. posso fare qualcosa ? ancora non ho avuto notizie scritte della mia patente. grazie

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