Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali risponde a un quesito relativo alla conciliazione delle normative che regolano i riposi per allattamento delle lavoratrici madri e la decurtazione della pausa pranzo dalle ore effettivamente lavorate

Le lavoratrici presenti nella sede di lavoro per meno di sei ore che usufruiscono dei riposi per allattamento di cui all’articolo 39 del dl n.151/2001 hanno diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa? E’ il quesito posto dall’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La risposto del dicastero, fornita con l’interpello n. 2/2019, è negativa.

La normativa vigente (art. 8 d.lgs. n. 66/2003), stabilisce infatti che “qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa”. Le modalità e la durata “sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro”. La ratio di tale disposizione è quella di consentire al lavoratore il “recupero delle energie psico-fisiche” e “la eventuale consumazione del pasto”. Ciò “anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Nell’utilizzare il termine ‘intervallo’, la norma lascia presupporre che, dopo la consumazione del pasto o la fruizione della pausa da parte del lavoratore, vi sia una ripresa delle proprie mansioni. Il riferimento, dunque, è a un’attività effettivamente svolta.
La disposizione, quindi, non si coniuga con la fattispecie normativa prevista per la lavoratrice madre. Questa è volta a favorire la conciliazione tra la vita professionale e quella familiare, stabilendo il diritto ad una o due ore di riposo giornaliero per accudire il figlio, entro il primo anno di età. Il tutto senza specificarne la collocazione temporale.
Ne consegue, secondo il Ministero del lavoro, che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro inferiore alle 6 ore escluda il diritto alla pausa. Pertanto, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate.

La redazione giuridica

 
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