L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato le istruzioni relative ai tirocini formativi extracurriculari specificando le sanzioni previste per chi non le rispetta
In arrivo regole più severe per i tirocini formativi extracurriculari. Per chi infatti non rispetta la durata prevista, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevede delle maxi sanzioni.
Con la circolare numero 8 del 18 aprile 2018, l’Ispettorato dà istruzioni operative ben precise per verificare la legittimità e la regolarità dei tirocini formativi extracurricolari.
In sinergia con le Regioni, verranno infatti realizzati numerosi controlli, proprio al fine di verificare se i soggetti ospitanti, ossia aziende o enti, abbiano attivato un numero di tirocini formativi particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale.
Tali controlli avverranno solo ed esclusivamente per i tirocini extracurriculari. Si tratta, cioè, di quelli indirizzati all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani.
I controlli dunque non riguarderanno i tirocini curricolari all’interno del piano di studi universitario.
Per le verifiche, punto di riferimento per gli ispettori del lavoro sarà la normativa regionale che disciplina la materia.
Ecco le istruzioni per i tirocini formativi extracurriculari che sono state fornite dell’Ispettorato.
Secondo la circolare, le verifiche valuteranno la bontà dei tirocini, partendo dal riscontro dell’elemento formativo.
La verifica investirà principalmente le modalità di svolgimento del tirocinio. Questo in modo da controllare se l’attività del tirocinante sia effettivamente funzionale all’apprendimento. E non, piuttosto, all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
Non solo. L’ispettora chiarisce quali sono le ipotesi di violazione della normativa regionale.
Esse riguardano, nello specifico, l’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo. In secondo luogo, l’assenza di uno degli elementi essenziali. Tra questi, la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale.
In ultimo, la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore.
Per evitare che il tirocinio si trasformi in una prestazione lavorativa vera e propria, andrà escluso l’assoggettamento del tirocinante alle stesse regole a cui è sottoposto il personale dipendente.
Ciò soprattutto rispetto alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario, o l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici.
Se gli ispettori, dovessero riscontrare l’assenza dei requisiti o la violazione delle norme regionali che regolano il tirocinio, dovranno ricondurre quel rapporto al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
A tal proposito, la circolare elenca i casi di violazione delle norme regionali. Esse hanno in comune il fatto di compromettere la natura formativa del tirocinio.
Quanto alla durata, qualora non si rispettasse quella prevista sono state decise delle maxi sanzioni.
Ciò avverrà in caso di superamento della durata massima del tirocinio fissata dalle norme regionali. Poiché il prolungamento del tirocinio, superata la durata massima, si configura come una prosecuzione di fatto di un rapporto di lavoro senza comunicazione preventiva, le sanzioni possono essere cospicue.
Si va da 9 mila, 18 mila o 36 mila euro, in proporzione al fatto che il superamento sia di 30, 60 o più giorni, con la riqualificazione del rapporto nella specie dipendente a tempo indeterminato.
Si specifica che la maxi-sanzione è esclusa se il tirocinio supera la durata fissata dal piano formativo individuale, ma non supera quella massima stabilita da legge regionale.
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