Oggetto della contesa un volo cancellato. Il Giudice di Pace adito ha accolto la domanda dei ricorrenti, condannando la compagnia aerea di voli low cost a risarcire tutti i danni dagli stessi patiti in conseguenza dell’accaduto

Gli attori convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, la compagnia di voli low cost per i danni da loro patiti in conseguenza della soppressione del volo da loro acquistato.

In particolare chiedevano la condanna al pagamento in loro favore dell’indennizzo di € 250,00 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria (ai sensi dell’art. 7 Reg. CE 261/2004) nonché la condanna al pagamento della somma di € 144,22 a titolo di esborsi per il costo del biglietto del treno Brindisi/Milano, di € 16,00 per il costo del taxi, ed infine la somma di € 500,00 a titolo di ristoro per il disagio sopportato per l’intera vicenda.

Il Giudice di Pace adito, ha ritenuto corretto il richiamo operato dai ricorrenti, in sede di ricorso, del citato Regolamento (CE) n. 261/2004 entrato in vigore in Italia il 17/02/2005. Esso disciplina, oltre al negato imbarco dipendente da overbooking (ossia quelle situazioni in cui si accettano prenotazioni al di sopra delle capacità effettive dell’aeromobile), anche la cancellazione del volo e il ritardo prolungato.

Tale normativa prevede che, nei casi di negato imbarco e di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto, cumulativamente:

–          Al rimborso del prezzo del biglietto, se del caso, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppure ad un volo verso un aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione;

–          A una somma di denaro per il mancato imbarco che deve qualificarsi come risarcimento determinato forfettariamente.

Ora nel caso in esame, era pacifico che il volo prenotato dagli attori fosse stato soppresso senza preavviso, ed era altrettanto pacifico che gli stessi furono costretti a fare ricorso, per raggiungere Milano, la meta della propria destinazione, al viaggio in treno, così come era pacifico che uno dei due ricorrenti avrebbe dovuto sottoporsi a delicati accertamenti diagnostici nel capoluogo lombardo, già precedentemente prenotati.

Nel procedimento di merito era anche emerso che otto giorni prima della partenza la compagnia aerea aveva offerto agli attori, a mezzo email, somme a titolo di compensazione pecuniaria (€ 96,52 ciascuno a titolo di rimborso delle spese di viaggio con il treno, detratta la restituzione del costo dei biglietti aerei e € 227,63 a titolo di spese legali).

La decisione

Ma secondo l’organo giudicante, tale modalità non è sufficiente per la messa in mora del creditore. Ed infatti, passaggio essenziale della disciplina in materia di mora del creditore riguarda le modalità di offerta della prestazione da parte del debitore, in assenza delle quali non è possibile “veicolare” il creditore verso la cooperazione richiesta, e in caso di rifiuto, addossargli gli effetti negativi sostanziali della costituzione in mora previsti dall’art. 1207 c.c.

L’unico mezzo deputato a raggiungere tale effetto è l’offerta solenne (reale), quale mezzo per la costituzione in mora del creditore, e deve essere fatta secondo le modalità previste e disciplinate dall’art. 1209 e seguenti c.c.

Il giudizio si è cos concluso con il riconoscimento in favore degli attori del diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 lett. A del Regolamento CE citato, pari a € 250, ciascuno, ad € 300,00 ciascuno così liquidate in via equitativa ex art. 1226 c.c. per l’inadempimento del vettore rispetto alla obbligazione assunta ed a titolo di risarcimento supplementare, nonché al pagamento di € 96,52 a titolo di spese di viaggio con il treno, il tutto per complessivi € 1.196,52.

La redazione giuridica

 

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1 commento

  1. Tre mesi fa, volavo dalla Francia verso l’Italia. Ho avuto un ritardo volo superiore alle 3 ore, ho provato prima a inviare un reclamo direttamente alla compagnia responsabile, però non ho ricevuto nessua risposta. Poi ho trovato questa compagnia che si chiama Claim Flights. Ho fatto la richiesta tramite loro e adesso aspetto la compensazione pecunaria.

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