Hoverboard, se la velocità supera i 6Km/h circolazione solo in luoghi privati

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Con velocità superiore la normativa italiana li considera alla stregua dei motorini di 50 cc, ma nel nostro Paese non sono omologati

Una multa da 1200 euro e cinque punti sottratti alla patente. Questa la sanzione inflitta a un ragazzo di Trento per aver utilizzato sul suolo pubblico un hoverboard, a bassissima velocità, per spingere un passeggino. Il giovane ha inoltre subito il sequestro del mezzo, considerato dalla normativa un ‘acceleratore di andatura’.
Il codice della strada, all’articolo 190, stabilisce infatti che “la circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade”. Inoltre, “sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti”.
I  modelli che superano i 6 chilometri orari sono considerati alla stregua dei motorini di 50 cc e pertanto necessitano di targa, immatricolazione, e assicurazione. Tale disposizione, tuttavia, non è applicabile agli hoverboard, dal momento che nel nostro Paese non sono omologati e possono quindi circolare solamente in luoghi privati.
Nel caso in questione il mezzo è stato considerato un motorino e pertanto, la sanzione, che nel caso degli acceleratori di velocità inferiore varia tra i 25 e i 99 euro, è salita sopra i mille euro. Nello specifico sono stati computati 849 euro per la mancanza di assicurazione, 155 euro per il certificato di circolazione, 77 euro per la targa e 81 euro per il casco.

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