Una sentenza della Cassazione fornisce chiarimenti in merito all’assegno di mantenimento alla ex priva di energie giovanili
Va riconosciuto l’assegno di mantenimento alla ex priva di energie giovanili? Secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa in merito con l’ordinanza n. 19721/2017, sì.
L’assegno divorzile va confermato alla ex moglie in relazione alla sua età e alla sua situazione economica, specie se questa vive in una condizione più “dimessa” rispetto al marito.
I giudici lo hanno stabilito pronunciandosi sul ricorso di un uomo che aveva impugnato le condizioni della separazione giudiziale nella parte in cui, tra l’altro, veniva obbligato all’assegno divorzile a favore della ex priva di energie giovanili.
La Corte d’Appello aveva respinto la sua richiesta.
Lo stesso aveva fatto con quella della moglie di ripristinare la misura precedente dell’assegno in suo favore, che era stata fissata a 2mila euro poi ridotti a 1500 mensili.
Come hanno evidenziato gli Ermellini, però, i giudici a quo hanno anche indicato gli elementi positivi del proprio motivato convincimento riguardo ai presupposti del diritto all’assegno di mantenimento divorzile.
In particolare, i giudici hanno tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11504/2017, rilevando che l’ex coniuge appariva in una condizione economica complessivamente più dismessa rispetto al marito.
Inoltre, su tale condizione incidevano, sotto il profilo della stessa indipendenza economica, fattori quali le peggiorate condizioni fisiche, l’età e le energie non più giovanili.
Tutti questi elementi giustificano la conferma della misura di contribuzione, appurato comunque che la più recente giurisprudenza ha abbandonato il consolidato parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Si considera infatti l’autosufficienza economica dell’ex coniuge come parametro, posta la natura “assistenziale” dell’assegno divorzile.
Questo indirizzo è stato seguito anche dalla giurisprudenza di merito.
Il Tribunale di Roma, nella recente sentenza n. 11723, ha precisato che va abbandonata la originaria tesi che fissava i presupposti dell’assegno di mantenimento nella triplice funzione assistenziale, risarcitoria e compensativa.
Pertanto, il riconoscimento dell’assegno va ricollegato all’accertata inadeguatezza dei mezzi economici di cui dispone il coniuge e alla oggettiva impossibilità di procurarseli.
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