Rispondo alla riflessione del dr. Carmelo Galipò, presidente dell’Accademia di Medicina Legale, alla domanda provocazione in materia di causalità efficiente: «È l’unica vera causalità?»
«Tutto ciò che si muove è mosso da un altro».
Per definire il principio di efficienza o causalità efficiente S. Tommaso si rifà alla classica definizione di Aristotele. Certo, il principio di causalità viene alla luce soltanto nel momento in cui viene posto in atto un effetto, e pertanto l’effetto è indispensabile perché si possa parlare del principio di causalità (Mondin).
La sensibilità della giurisprudenza rispetto al problema della sussistenza o meno del nesso di causalità in materia di responsabilità medica, sia penale che civile, è molto antica. Fondamentalmente indagare sulla causalità significa accertare in concreto l’esistenza di un nesso (causale) che determini un evento e/o l’interruzione di tale nesso per effetto dell’uno o dell’altra delle varie cause cui sia, sul piano puramente naturale, riconducibile l’evento.
Trattasi di accertamento di fatti. Riservato, come tale, al giudice di merito.
Importante sul punto la sentenza sul disastro di Stava (Cass., Sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793), che per la prima volta determina l’accoglimento nella giurisprudenza di legittimità, del criterio della sussunzione sotto il sapere scientifico. In questa sentenza si afferma che: «un antecedente può essere configurato come condizione necessaria, solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica – la cosiddetta legge generale di copertura – portano ad eventi del tipo di quelli verificatosi in concreto. Sono leggi di copertura sia le leggi universali, che sono in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento, sia le legge statistiche che si limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento soltanto in una certa percentuale di casi, con la conseguenza che queste ultime sono tanto più dotate di validità scientifica quanto più possono trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e controllabili».
In particolare, merita attenzione sotto l’aspetto dell’accertamento della responsabilità penale, la teoria della causalità umana formulata da Antolisei secondo la quale, il nesso di causalità tra condotta e l’evento sussiste in presenza di due elementi, uno positivo ed uno negativo: quello positivo è che la condotta costituisca condicio sine qua non dell’evento; quello negativo che l’evento stesso non sia dovuto all’intervento di fattori eccezionali.
La premessa da cui parte la teoria in esame è che esiste una “sfera di signoria” in cui l’uomo può dominare gli accadimenti in virtù dei suoi poteri conoscitivi e volitivi. Solo i risultati che rientrano nella sfera di controllo del soggetto possono ritenersi da lui causati, mentre non possono esserlo quelli che, al contrario, sfuggono al suo potere di dominio.
«L’uomo è in grado di rendersi conto delle circostanze che ostacolano o favoriscono la sua azione e, aiutato dall’esperienza, può calcolare in anticipo gli effetti che possono scaturire da terminate cause. Mediante la volontà egli può inserirsi nel processo causale ed imprimere ad esso una direzione desiderata, eccitando le forze esteriori che sono inattive, arrestando quelle in moto, oppure lasciando che le forze stesse si svolgano liberamente. Date queste premesse è fuori dubbio che esiste un campo più o meno ampio in cui l’uomo può dominare (…); esiste cioè una sfera di signoria dell’uomo. Solo i risultati che rientrano in questa sfera di signoria possono considerarsi causati dall’uomo, perché, anche se egli non li ha voluti, era in grado di impedirli».
Diversa è, poi, la teroria della causalità efficiente, secondo la quale causa sarebbe «quella che con la sua azione produce un fatto», c.d. causa efficiente (appunto), e va tenuta distinta dalla c.d. “condizione”, cioè «ciò che permette alla causa efficiente di operare», e dalla c.d. “occasione”, cioè «una coincidenza, una circostanza più o meno favorevole» (Stoppato). In base a questa teoria, dunque, la condotta umana può considerarsi causa dell’evento solo quando, secondo un giudizio ex post, essa presenti le caratteristiche della necessarietà e della sufficienza. Gli altri antecedenti causali dell’evento, invece, possono qualificarsi o come condizioni, se sono necessari ma non sufficienti, o come occasioni, se presentano un’efficacia causale nulla.
Questa tesi, ha in verità conosciuto poca fortuna, poiché si è obiettato che essa contiene un errore di fondo: nella realtà nessuna condizione è di per sé sufficiente a cagionare l’evento, perché questo è il risultato di un insieme di condizioni che si integrano a vicenda, oltre al fatto di peccare di indeterminatezza, in quanto non fornisce alcun criterio oggettivo per distinguere la causa dalla mera occasione, così rimettendo la decisione del caso al buon senso del giudice.
In ambito civile, la costante giurisprudenza di legittimità non esita nel ritenere che l’art. 1218 c.c. integri una vera e propria presunzione di colpa dell’inadempimento del debitore, (cfr. Cass., Sez. Un., n. 577 del 11/01/2008) cosicché sarà onere del creditore (ossia, nel caso di responsabilità professionale medica, il paziente) danneggiato provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale); l’insorgenza o l’aggravamento della patologia; ed infine, allegare qualificate inadempienze, astrattamente, idonee a provocare il danno lamentato. Al contrario, il debitore convenuto (in questo caso il medico) avrà l’onere di provare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso contro; e che pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione dell’evento-danno.
Numerosi sono i punti controversi: tra i quali spicca primo fra tutti la prova del nesso di causalità. Come dimostrare il nesso causale? E come stabilire il quantum della prova?
Ebbene, perché possa affermarsi l’idoneità causale di una condotta (l’azione od omissione professionale medica) è necessario che essa soddisfi un livello di probabilità scientifico-razionale seria e maggiore rispetto ad ogni altra probabile e diversa ipotesi.
Bisogna peraltro, distinguere l’ipotesi in cui, il debitore, sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, riesca a dimostrare che la ricostruzione attorea del nesso causale non supera la soglia del “più probabile che non” (in sostanza che la ricostruzione attorea è incerta e non convincente); da quella per cui pur risultando la ragionevolezza scientifica della ipotesi causale fatta dall’attore, il convenuto riesca postitivamente a dimostrare la sussitenza, nel caso di specie, di una interruzione del nesso di causalità per fatto a sé non imputabile. In questo modo provando una causazione alternativa che, pur astrattamente poco probabile, risulta invece in concreto essersi verificata.
Altra questione quella del quantum della prova.
L’orientamento maggioritario diffuso sia in dottrina che in giurisprudenza, è comunque nel senso di ritenere applicabile in sede civile il meno rigoroso criterio del più probabile che non, sulla base del quale è sufficiente che il nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso si sia verificato con una probabilità del 50% più 1 e non con una probabilità molto più alta., superiore al 90%, come previsto dal più rigoroso principio dell’al di là ogni ragionevole dubbio. Ciò in conseguenza di vari fattori: in primis, delle differenze sotto il profilo sia morfologico sia funzionale, tra i due tipi di responsabilità.
Sotto il profilo morfologico, bisogna evidenziare, che mentre la responsabilità penale è centrata sulla figura dell’autore del reato, la responsabilità civile è, invece, incentrata sulla figura del danneggiato (Cass., Civ., 16 ottobre 2007, n. 21619). Sotto il profilo funzionale, bisogna considerare che la responsabilità penale, a differenza di quella civile, non può essere ripartita per quote (Pucella). Inoltre, sempre sotto il profilo funzionale, occorre considerare che la responsabilità penale ha una funzione preventiva, punitiva e rieducativa, mentre quella civile è, soprattutto, un istituto con finalità risarcitorie e volto a una corretta allocazione del rischio.
Questo spiega il fondamento dell’impiego di standard probatori diversi. oltre al fatto che ovviamente nella responsabilità civile in gioco è soltanto l’aspetto risarcitorio, non anche la libertà personale del presunto responsabile (Mauceri). Ad ogni modo, poco c’entra tale regola di giudizio rispetto alla prova effettiva dell’idoneità causale di una condotta nella causazione dell’evento dannoso.
Trattasi infatti, la prima, di una mera e convenzionale regola di giudizio fissata come criterio per “aiutare” l’organo giudicante a decidere e sottrarre il rischio di una indiscriminata libertà nel pervenire alla decisione finale. Diverso, invece, il nesso causale che si qualifica quale elemento costitutivo del fatto oggetto di accertamento.
Non può sfuggire che l’approccio alle indagini sulle regole di giudizio implica lo studio del c.d. principio del libero convincimento del giudice ed, in particolare, di quelle regole logiche e giuridiche attraverso cui lo stesso viene applicato. Allo stesso modo non deve dimenticarsi che le regole di giudizio altro non sono che criteri di decisione del complessivo quadro dei dati conoscitivi derivanti dai singoli esperimenti probatori o delle singole fonti di prova. (Dinacci).
Ed allora, pur volendo ammettere la causalità efficiente quale unica vera causalità, appare evidente come le regole di giudizio dettate per la soluzione di un processo penale non possano essere le stesse di quelle poste a fondamento di un giudizio di mera responsabilità patrimoniale.
Si è in presenza, per utilizzare ancora le parole del Dinacci, “di una relatività delle regole di giudizio caratterizzata da diverse soglie probatorie direttamente dipendenti dalla capacità di accertamento della decisione che dipende dalla sede processuale in cui la stessa interviene. In altre parole, le regole decisorie si diversificano in misura proporzionale al binomio «scopo e funzione» della singola attività di giudizio”.
Avv. Sabrina Caporale
PER APPROFONDIRE: Causalità efficiente: l’unica e vera causalità
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