Le assicurazioni per la RCA sono tenute a consentire ai contraenti (ed anche ai danneggiati) il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 19 maggio 2025, n. 13297).
I fatti
L’auto Suzuki Alto, assicurata Aviva Italia, e in sosta in Taranto, veniva urtata, riportando danni materiali, dalla Fiat Punto assicurata Axa che eseguiva manovra di parcheggio in retromarcia.
Aviva Italia s.p.a. inviava alla presunta danneggiata lettera con la quale negava il risarcimento in quanto i danni rilevati sui veicoli non erano compatibili con le modalità dell’incidente. Con una successiva comunicazione, la assicurazione aggiungeva di essere a conoscenza del fatto che il proprietario dell’altra vettura coinvolta nel presunto sinistro, aveva presentato una denuncia-querela presso la Questura di Taranto.
Con sentenza n. 3217/2018 del 28 settembre 2018, il Giudice di Pace di Taranto condannava Aviva Italia ad attivarsi per trasmettere alla danneggiata la denuncia-querela a firma, nonché al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione Aviva Italia propone appello dinanzi al Tribunale di Taranto che riforma il primo grado e condanna l’appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Avverso tale sentenza la soccombente propone ricorso in Cassazione (che viene integralmente rigettato).
Obbligo di trasparenza della Assicurazioni
Innanzitutto, viene premesso che nel CdA è imposto alle imprese assicuratrici l’obbligo di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Più specificatamente le assicurazioni per la RCA sono tenute a consentire ai contraenti (ed anche ai danneggiati) il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.
Sono soggette all’accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
- a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti.
- b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti.
- c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro.
- d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni.
- e) le perizie dei danni materiali.
- f) le perizie medico-legali relative al richiedente.
- g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate.
- h) le quietanze di liquidazione.
Il diritto di accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti di cui si discute, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente.
Calando tutto ciò alla procedura di indennizzo diretto, l’assicurazione che gestisce il sinistro diventa un vero e proprio consulente (gratuito) del danneggiato e, in tale veste, è gravata da obblighi di assistenza tecnica ed informativa tali rendere edotto il danneggiato su tutte le caratteristiche dell’obbligazione risarcitoria, sui possibili rischi od incertezze di un’eventuale lite giudiziaria, e dunque su tutti gli sviluppi dell’iter istruttorio liquidativo.
La ricorrente pone a fondamento delle sue doglianze soltanto disposizioni normative attinenti alla procedura di indennizzo o risarcimento diretto, mentre la sentenza di appello qui in esame, si pronuncia sulla sola base degli artt. 146 e ss. CdA e non risulta che né tale qualificazione, né tale eventuale omessa statuizione, siano state impugnate con appello incidentale. Già solo questo è meritevole di inammissibilità.
Il diritto di accesso non è consentito per atti relativi a comportamenti fraudolenti
Il Giudice di appello ha rilevato che, anche a voler concedere che la assicurazione potesse procurarsi la denuncia-querela proposta dall’altro soggetto coinvolto nel sinistro, rispetto ad essa la danneggiata non avrebbe potuto comunque esercitare il diritto di accesso, a mente di quanto disposto dall’art. 146, comma secondo, cpc, secondo cui “l’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.”
Ebbene, il motivo non censura specificatamente questa ratio decidendi, rispetto alla quale, pertanto, la motivazione dell’impugnata sentenza definitivamente si consolida. Quando la sentenza di merito impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla sua cassazione è indispensabile che il soccombente le censuri tutte.
La ricorrente, in buona sostanza, pretende di ricondurre il suo diritto di accesso ad un obbligo di trasmissione di documenti, in capo alla assicurazione, che deriverebbe da una sua posizione di accollo ex lege nascente dalla Convenzione Card, tuttavia non impugna la ratio decidendi inerente la limitazione del diritto di accesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 146, comma secondo, sulla quale la motivazione dell’impugnata sentenza dunque si è consolidata, come sopra detto.
Conclusivamente, la Cassazione rigetta integralmente il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno





