L’amministratore di condominio diviene committente dei lavori quando incarica terzi soggetti allo svolgimento di determinate opere e per tale qualità è tenuto a controllare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo prescelto (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 14 maggio 2025, n. 18169).
I fatti
Il Tribunale di Roma afferma la responsabilità penale dell’amministratore del Condominio, in qualità di suo L.R., in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato, e lo condanna in solido con il condominio al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
Con sentenza in data 19/02/2024, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Nello specifico l’amministratore di condominio è stato giudicato penalmente responsabile del decesso dell’operaio, verificatosi per effetto di una sua caduta dall’alto, avvenuta nel mentre, su incarico della legale rappresentante del condominio, era intento ad ispezionare una grondaia. Il condominio, è stato condannato, in solido con l’amministratore, al risarcimento dei danni patiti dagli eredi della vittima in ragione del sinistro verificatosi.
I ricorsi in Cassazione
Avverso la sentenza propongono ricorso in Cassazione sia l’amministratore che il condominio.
L’amministratore sostiene che la propria condanna sarebbe infondata, in quanto si sarebbe ritenuto che egli, nella qualità di amministratore del condominio, fungesse da datore di lavoro del prestatore d’opera deceduto, ancorché difettasse una delibera assembleare che le avesse previamente riconosciuto autonomia di azione e concreti poteri decisionali e, quindi, in carenza della condizione necessaria affinché sorgesse, nei suoi confronti, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato e di informarsi sui rischi correlati all’attività da svolgersi, essendo, invero, conseguito il conferimento dell’incarico alla ditta individuale di cui il deceduto era titolare ad istruzioni ricevute oralmente dalla predetta nell’assemblea condominiale.
Ed ancora, sempre secondo l’amministratore, si sarebbe erroneamente ritenuto che la sua condotta avesse violato il disposto dell’evocata disposizione normativa speciale, che impone al committente dei lavori di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidatala, posto che a carico della predetta non sarebbe riscontrabile culpa in eligendo, rientrando l’ispezione della grondaia su cui era accumulato il fogliame che impediva il deflusso delle acque piovane tra le attività che l’impresa individuale nella titolarità del deceduto era idonea ed attrezzata a svolgere ed avendo quest’ultimo una buona conoscenza dei luoghi e, quindi, piena consapevolezza dei rischi sottesi all’intervento da effettuarsi, sicché giammai avrebbe potuto sostenersi che non avesse compreso che l’intervento doveva eseguirsi in quota e non avesse individuato la procedura in concreto più idonea.
Le contestazioni del condominio ricorrente
Per parte sua, il condominio sostiene che, nella decisione oggetto d’impugnativa, si sarebbe fatta applicazione delle menzionate disposizioni, in funzione della condanna solidale del condominio al risarcimento del danno patito dalle parti civili, in base agli erronei presupposti:
- a) che il primo avesse concluso con l’impresa individuale, di cui era titolare il lavoratore deceduto, un contratto di appalto “in economia”, che comportava una responsabilità in eligendo ed esonerava la controparte dall’osservanza della normativa antinfortunistica, smentendo tale conclusione le comprovate competenze tecniche dell’impresa affidataria e dovendosi escludere, per altro verso, che, a carico del committente “non professionale”, incomba un obbligo di conoscenza delle specifiche previsioni previste dalla citata normativa.
- b) che le opere oggetto del contratto di appalto avessero natura “marcatamente edile”, inferendosi, per converso, dalle prove acquisite che l’intervento affidato all’impresa individuale consisteva in un mero sopralluogo.
- c) che tale impresa non avesse competenze per effettuare lavori “in quota”, smentendo l’assunto le certificazioni rilasciatele dall’IPAF il 22/02/2013 e il pregresso svolgimento, da parte sua, di analoghe attività nell’interesse del condominio.
Si aggiunge, altresì, che escluderebbero, per altro verso, l’applicabilità del disposto di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008 sia l’insussistenza di un contratto di appalto per l‘effettuazione di lavori manutentivi da parte dell’impresa individuale di cui era titolare il deceduto, sia la mancanza di disponibilità, in capo al condominio appaltante, dei luoghi in cui i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti, circostanza per effetto della quale mai avrebbero potuto sorgere, nei confronti dello stesso, gli obblighi di preventiva valutazione dei rischi e di adozione delle dovute cautele antinfortunistiche.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione rigetta entrambi i ricorsi.
Il tema della sussistenza, in capo all’amministratore del condominio, di un potere decisionale e, quindi, di scelta dell’impresa cui conferire l’incarico di eseguire, è stato risolto in senso affermativo dalla Corte territoriale con argomentato congruo e tutt’altro che illogico, pur in assenza di una specifica deduzione difensiva al riguardo nel corpo dell’atto di gravame.
I Giudici di merito, hanno affermato che, in esito all’assemblea straordinaria tenutasi il 02/12/2015, il condominio aveva deliberato di non effettuare la sostituzione della grondaia, il cui cattivo funzionamento era stato segnalato da alcuni proprietari, sul rilievo che fosse sufficiente la verifica dell’eventuale esistenza di un’ostruzione del discendente collocato tra l’interno 2 e l’interno 3, incaricando conseguentemente l’amministratore di convocare ad horas, per l’indomani, l’addetto al giardinaggio per l’effettuazione di un’ispezione locale. Hanno aggiunto, inoltre, che l’amministratore, nel dar seguito all’incarico informalmente conferitogli aveva assunto, de facto, la veste di committente dei lavori; hanno, quindi, logicamente concluso che egli amministratore, in ragione della qualifica rivestita, era tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata e, più nello specifico, del suo titolare, essendo la prima un’impresa individuale.
L’amministrazione di condominio che stipula un contratto di lavoro è committente
In proposito, la Cassazione ricorda che “L’amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio può assumere, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di “committente”, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione”.
Vanendo, ora, agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica al datore di lavoro e alla necessaria sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ed evento, nella decisione della Corte di appello, si sarebbe erroneamente ritenuto che la condotta dell’amministratore avesse violato il disposto dell’indicata disposizione normativa speciale, che impone al committente dei lavori di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, posto che a carico della predetta non sarebbe riscontrabile culpa in eligendo, in quanto l’ispezione di una grondaia rientra nel novero delle attività che l’impresa di cui era titolare il deceduto era idonea ed attrezzata a svolgere e quest’ultimo possedeva una buona conoscenza dei luoghi e, quindi, piena consapevolezza dei rischi sottesi all’intervento da effettuarsi.
La violazione della norma antinfortunistica
Invero, la Corte di appello ha esposto dettagliatamente gli argomenti a sostegno della ritenuta violazione, da parte dell’amministratore del condominio, della citata norma antinfortunistica e dell’affermata sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento.
Il prestatore d’opera deceduto rientrava nella categoria dei lavoratori delineata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, così conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, richiede lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è più ampia di quella prevista dall’art. 3 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, che si riferiva, invece, ai “lavoratore subordinato” e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626), sicché, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel citato D.Lgs. n. 81 del 2008, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa, anche eventualmente a titolo di favore, nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore”.
Gli obblighi del committente dei lavori
Il committente dei lavori, nel nostro caso l’amministratore di condominio, per la qualità rivestita, è tenuto a controllare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo prescelto, in tal modo recependo nuovamente gli insegnamenti della Suprema Corte che ha affermato:
“In materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche aita pericolosità dei lavori affidati” (così: Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744-01) e, più di recente, ha altresì precisato che “In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice”.
Ciò accertato, e pacifica la responsabilità dell’amministratore di condominio, la Corte di appello ha evidenziato che si rendeva necessario accertare, alla stregua delle notorie capacità tecniche dell’impresa prescelta per effettuare l’intervento, la concreta incidenza della condotta tenuta dall’agente nell’eziologia dell’evento.
Per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento
La Cassazione fa proprio, e dà continuità, al principio di diritto secondo cui “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.
La Cassazione ritiene che le doglianze fatte valere non colgano nel segno, perché vanno a confutare che il verificarsi del sinistro letale andrebbe ascritto alla sola condotta imprudente del lavoratore deceduto, quale fattore sopravvenuto di per sé solo idoneo a determinare l’evento.
In conclusione la S.C. rigetta in toto il ricorso dell’amministratore, e quello del condominio con conferma di condanna solidale stabilita dal secondo grado di giudizio.
Avv. Emanuela Foligno