Infortunio dell’operaio e responsabilità del committente dei lavori

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In tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità del committente dei lavori, la Corte di Cassazione ribadisce l’importanza della verifica preventiva dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata. In particolare, sottolinea che le imprese esecutrici e quelle affidatarie che impiegano personale, mezzi o attrezzature proprie devono fornire al committente o al responsabile dei lavori, tra gli altri documenti, l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, con un oggetto sociale coerente con l’attività oggetto dell’appalto. Tale adempimento rappresenta un presupposto essenziale per garantire il rispetto degli obblighi normativi in materia di prevenzione degli infortuni.

La vicenda dei lavori edili e l’incidente mortale


La ditta edile stava svolgendo lavori di realizzazione di un complesso edilizio in Belpasso, località Piano Tavola, nel quale era ricompresa una villetta, le cui chiavi erano già state consegnate alla promissaria acquirente.
I lavori di tale edificio, tuttavia, non erano ancora ultimati, in quanto doveva essere completata la tinteggiatura, doveva essere installato il contatore elettrico e l’installazione delle ringhiere e dei cancelli. Una ringhiera, apposta in un finto balcone non calpestabile della villetta, necessitava di un intervento, in quanto la finestra aperta andava a sbattere nel passamano, così il giorno 11 gennaio 2011, l’infortunato, insieme al figlio, si era recato presso la villetta e vi aveva fatto ingresso per effettuare la riparazione: aveva tolto l’intelaiatura della porta finestra e la ringhiera e, trovandosi a lavorare al primo piano in mancanza di protezione, ponteggio, funi o qualsivoglia dispositivo anticaduta, ad un certo punto era caduto nel vuoto, riportando ferite in conseguenza delle quali era, quasi nell’immediatezza, deceduto.

Le valutazioni del Tribunale di primo grado

La sentenza di primo grado aveva ritenuto provato che:

  • la vittima era lavoratore dipendente in nero.
  • i lavori relativi alla villetta risultavano ultimati prima delle vacanze natalizie e la villetta fosse già stata consegnata all’acquirente.
  • lavori di modifica della ringhiera non erano stati concordati nei tempi e nei modi.
  • il cantiere era chiuso e la vittima e il figlio, per fare accesso alla villetta, avevano chiesto le chiavi a un collaboratore della ditta edile.
    Il Tribunale aveva, quindi, concluso che la ditta che aveva dato in appalto la realizzazione delle ringhiere non potesse essere ritenuta responsabile per l’infortunio occorso al lavoratore dipendente di tale società.

La Corte di Appello e la responsabilità del committente dei lavori

La Corte di Appello, muovendo dal presupposto che la vittima avesse operato quale lavoratore autonomo, ha riconosciuto la responsabilità del committente dei lavori e quindi titolare di una posizione di garanzia per la scelta dell’impresa e per l’omesso controllo da parte dell’appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L’intervento della Corte di Cassazione rigetta in toto.

Legittimazione del Procuratore Generale a impugnare la sentenza

Sulla legittimazione del Procuratore Generale a impugnare la sentenza di primo grado risulta che avverso la pronuncia assolutoria di primo grado, pronunciata il 17 novembre 2017 e depositata il 14 febbraio 2018, hanno interposto appello (oltre alle parti civili ai soli effetti civili), il Sostituto Procuratore della Repubblica con atto depositato il 22 marzo 2018 e il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello con atto depositato il 7 aprile 2018. Il ricorrente censura la mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello del Sostituto Procuratore Generale.

La normativa, nel disciplinare l’appello del Pubblico Ministero, prevede che nei casi consentiti, contro le sentenze del Giudice per le Indagini Preliminari, della Corte di Assise e del Tribunale, possa appellare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.

L’inchiesta amministrativa e la posizione di garanzia del committente

Sulla posizione di garanzia del committente dei lavori, secondo l’inchiesta amministrativa, svolta dall’Ispettore del lavoro, la vittima era alle dipendenze dell’altro figlio, quale amministratore a cui la committente aveva dato l’incarico di eseguire lavori in alluminio e in ferro. Secondo l’indagine svolta dall’ufficiale di Polizia giudiziaria, invece, la vittima era un lavoratore autonomo e non già dipendente, sia pure in nero, del figlio. La Corte di Appello ha ritenuto apprezzabile la ricostruzione dei fatti svolta dalla Polizia giudiziaria. I giudici, in primo luogo, hanno spiegato che gli elementi che l’Ispettore aveva valorizzato quali indici del rapporto di lavoro dipendente da parte della vittima.

Conclusioni della Corte e responsabilità del committente dei lavori

I Giudici hanno dato rilievo al fatto che nei piani di sicurezza, e in tutta la documentazione relativa al cantiere, i lavori in ferro non erano mai menzionati e hanno ritenuto che tale omissione non avrebbe avuto alcuna ragione di essere se effettivamente tali lavori fossero stati oggetto di una regolare stipula di contratto d’opera con un’impresa iscritta alla camera di commercio. La Corte ha, pertanto, affermato la sussistenza in capo alla committente di una posizione di garanzia collegata alla scelta del soggetto incaricato di svolgere i lavori commissionati e lo ha ritenuto responsabile per non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore deceduto. La morte era stata causata dalla violazione della normativa in materia di caduta dall’alto, avendo il lavoratore operato in quota senza alcun mezzo di protezione, e tale violazione era stata conseguenza della scelta di un soggetto inidoneo.

Responsabilità del committente e obblighi di sicurezza

Ergo, il percorso argomentativo adottato è coerente con l’impianto normativo che disciplina la figura del committente e gli obblighi sullo stesso gravanti. Gli obblighi di sicurezza posti a carico del committente sono strettamente connessi all’affidamento dell’opera e il dovere di sicurezza e responsabilità del committente dei lavori incombono ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 riguarda i rischi che, in ragione della propria qualifica, egli è in grado di governare.
La Cassazione rammenta che le imprese esecutrici, nonché le imprese affidatane, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori fra l’altro l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.

Conclusione del ricorso e rigetto della domanda

Il ricorrente, invece, si è limitato a ribadire che la vittima doveva essere considerata come un lavoratore dipendente della ditta del figlio e che l’imputato aveva assolto agli obblighi di legge con la verifica della iscrizione alla camera di commercio dell’impresa affidatala. In tal modo, tuttavia, il ricorrente deduce, nella sostanza, una questione di fatto, ovvero l’essere stato o meno la vittima lavoratore alle dipendenze del figlio, sottoponendo alla Cassazione, in tal modo, una inammissibile diversa lettura del compendio in atti, in assenza di manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di secondo grado, infatti, ha affermato che “la morte della vittima in sostanza, fu dovuta alla violazione della normativa in materia di caduta dall’alto (come descritta nell’imputazione). Tale violazione fu dovuta ad omesso controllo (come pure indicato nel capo di imputazione mediante il richiamo alla causalità omissiva di cui all’articolo 40 c.p.); il tutto come conseguenza della scelta di un soggetto inidoneo, profilo di colpa specifica espressamente menzionato nel capo di imputazione”.

In altri termini, il fatto per il quale il committente è stato condannato, e il profilo di colpa fondante la responsabilità, è stato individuato nella scelta di un soggetto non dotato delle specifiche competenze, anche sul piano della conoscenza della necessaria dotazione dei presidi di sicurezza, in assenza delle verifiche imposte dalla legge al committente. Il mancato utilizzo dei mezzi di protezione è stato, invece, menzionato come conseguenza derivata dalla inidoneità professionale del soggetto cui i lavori sono stati commissionati. Per tutte le ragioni indicate, il ricorso viene rigettato.


Avv. Emanuela Foligno

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