Nelle controversie di responsabilità sanitaria, l’onere di allegazione gravante sul paziente non può estendersi alla preventiva individuazione di ogni specifico errore tecnico commesso dai sanitari. Quindi, il giudice non può rigettare la domanda risarcitoria solo perché la CTU individua un profilo di colpa non specificato dall’attore, purché la condotta rientri nella prestazione sanitaria complessivamente contestata.
Con l’ordinanza depositata il 21 aprile 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione torna a delineare i confini dell’onere di allegazione nelle cause di medical malpractice. Il principio espresso dai giudici di legittimità è netto: nelle controversie caratterizzate da un alto tasso di tecnicismo, non si può esigere dal paziente una puntuale individuazione ex ante di ogni specifico errore medico, poiché tale conoscenza appartiene spesso esclusivamente agli esperti del settore (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 21 aprile 2026, n. 10584).
Il caso
La vicenda trae origine da una serie di sei interventi chirurgici subiti da un paziente presso un Policlinico universitario tra il 2002 e il 2003. Gli eredi del paziente, deceduto nelle more del giudizio, lamentavano danni derivanti sia dal difetto di consenso informato, sia dall’imperizia nell’esecuzione dei trattamenti…





