Stalking, prove digitali e divieti cautelari: i chiarimenti della Cassazione

0
stalking-prove-digitali

La pronuncia n. 32837 del 2026, deliberata il 5 maggio 2026 e depositata il 3 settembre 2026, della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione affronta, tra gli altri, quattro temi di particolare interesse in un caso di stalking: l’efficacia dell’elezione di domicilio presso lo studio dei precedenti difensori, anche dopo la loro sospensione o cancellazione dall’albo; il valore probatorio di screenshot e copie cartacee di contenuti digitali; la prova dell’evento del delitto di stalking e atti persecutori; la distinzione tra violazione del divieto di avvicinamento e violazione del divieto di comunicazione.

L’imputato era stato condannato alla pena di due anni e nove mesi di reclusione, oltre a 1.000 euro di multa, per stalking e atti persecutori aggravati dalla precedente relazione affettiva e dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici, plurime violazioni dei divieti di avvicinamento e di comunicazione, violazione di domicilio e distinti episodi di deturpamento e imbrattamento. La sentenza aveva inoltre confermato le statuizioni civili in favore delle persone offese (Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 3 settembre 2026, n. 32837).

Il domicilio eletto presso lo studio dei precedenti difensori

L’imputato di stalking e atti persecutori aveva contestato la validità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d’appello, sostenendo che l’elezione di domicilio presso lo studio dei precedenti difensori fosse divenuta inidonea a seguito delle vicende professionali e giudiziarie che li avevano riguardati.

La Corte ha respinto la censura. L’elezione di domicilio è un atto distinto dalla nomina del difensore di fiducia. La successiva sospensione, cancellazione o radiazione dall’albo del professionista presso il cui studio il domicilio è stato eletto non determina, di per sé, l’inefficacia dell’elezione.

La notificazione resta valida quando l’elezione non sia stata revocata o modificata e non risulti che la situazione del domiciliatario sia stata tempestivamente rappresentata all’autorità procedente come causa di concreta impossibilità di conoscenza dell’atto. L’art. 162 c.p.p. stabilisce, infatti, che le notificazioni disposte prima che l’autorità procedente riceva la comunicazione del mutamento restano valide presso il domicilio precedentemente dichiarato o eletto; l’art. 164 c.p.p. riconosce l’efficacia del domicilio eletto anche per gli atti di citazione relativi al giudizio d’appello (art. 162 c.p.p.; art. 164 c.p.p.).

Nel caso concreto, l’elezione di domicilio effettuata in calce all’atto d’appello non risultava revocata né modificata. La Corte ha inoltre rilevato che l’imputato aveva comunque avuto conoscenza della data dell’udienza e del mutamento del difensore, avendo trasmesso alla difesa materiale multimediale il giorno precedente la camera di consiglio.

Il principio non significa che ogni notificazione eseguita presso uno studio professionale resti valida indipendentemente dalle circostanze concrete. Restano rilevanti l’eventuale revoca o modifica dell’elezione, la tempestiva comunicazione all’autorità procedente e l’eventuale impossibilità oggettiva di conoscere l’atto.

Screenshot e copie cartacee dei contenuti digitali

La difesa aveva contestato l’utilizzo di screenshot relativi a videochiamate WhatsApp e richieste di amicizia su Facebook volti a provare lo stalking, sostenendo che non fossero stati acquisiti i dati originali dai gestori dei servizi e che non fossero stati svolti accertamenti tecnico-forensi sui dispositivi.

La Cassazione ha ribadito che la copia estratta da un documento informatico può avere la medesima valenza probatoria del dato originario, salvo che ne venga dedotta e dimostrata la manipolazione. È quindi legittima, in linea di principio, anche l’acquisizione documentale cartacea di ciò che è visibile su un dispositivo elettronico, mediante fotografia dello schermo o screenshot.

Non è sempre indispensabile acquisire i dati direttamente dal provider o svolgere ulteriori accertamenti tecnici sui file originali. La provenienza e il significato del materiale possono essere verificati anche attraverso dichiarazioni testimoniali e, in particolare, mediante le dichiarazioni della persona offesa, quando siano sottoposte a rigoroso controllo di credibilità e attendibilità.

La Corte ha tuttavia precisato che, nel caso concreto, la responsabilità non era stata fondata esclusivamente sugli screenshot. I contenuti digitali erano stati valutati insieme alle dichiarazioni della persona offesa, alle deposizioni testimoniali, ai filmati, agli altri documenti acquisiti e alle ammissioni dell’imputato relative a diverse condotte materiali.

La decisione, pertanto, non attribuisce agli screenshot un valore probatorio automatico e indipendente dal contesto. La loro efficacia deve essere apprezzata in relazione alla riferibilità del contenuto, alla sua integrità, all’eventuale contestazione di manipolazioni e alla coerenza con gli altri elementi di prova.

L’evento di stalking e atti persecutori e i trasferimenti successivi

Un ulteriore motivo di ricorso riguardava l’evento tipico del delitto di stalking e atti persecutori. La difesa sosteneva che il trasferimento della persona offesa in un’altra città, avvenuto nel luglio 2022, e il successivo cambio della sede di servizio, risalente al settembre 2022, fossero successivi alla cessazione delle condotte contestate, protrattesi sino all’aprile 2022.

La Corte ha ricordato che gli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p. sono alternativi. È sufficiente che le condotte reiterate di minaccia, molestia o violenza cagionino uno soltanto tra: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona vicina; la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Non è quindi necessario che tutti gli eventi si verifichino contemporaneamente (art. 612-bis c.p.).

Il mutamento delle abitudini di vita, inoltre, non richiede la cessazione di ogni attività ordinaria. È sufficiente una modificazione rilevante e qualitativamente apprezzabile delle modalità della vita quotidiana, non riducibile a disagi transitori. Neppure è indispensabile che lo stato di ansia o paura si traduca in una patologia certificata medicalmente.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello non aveva fondato l’evento esclusivamente sui trasferimenti successivi. Li aveva considerati indici ulteriori di un quadro già consolidato, composto dallo stato di ansia e paura, dal timore per l’incolumità propria e del figlio, dal ricorso a sostegno psicologico, dall’assunzione di calmanti, dall’attivazione di una seconda utenza telefonica e dalla complessiva modificazione dell’organizzazione di vita.

Secondo la Cassazione, le condotte persecutorie avevano già integrato il delitto entro il periodo contestato. I successivi trasferimenti erano stati apprezzati come effetti ulteriori, temporalmente prossimi alla sequenza persecutoria, e non come unica prova dell’evento.

La violazione del divieto di avvicinamento

La sentenza ha esaminato anche la contestazione relativa all’art. 387-bis c.p., norma che punisce la violazione degli obblighi o dei divieti derivanti, tra gli altri, dal provvedimento che applica il divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282-ter c.p. (art. 387-bis c.p.; art. 282-ter c.p.p.).

L’imputato di stalking sosteneva che la sentenza d’appello non avesse indicato la distanza metrica imposta dal provvedimento cautelare né effettuato misurazioni o rilievi planimetrici.

La Corte ha ritenuto la censura non decisiva perché, nel caso concreto, la violazione non era stata desunta da una presenza genericamente prossima all’abitazione della persona offesa. Il provvedimento cautelare vietava di avvicinarsi a uno specifico luogo e le condotte accertate consistevano in ripetuti transiti e soste davanti all’abitazione, anche in orari significativi, nonché nel soffermarsi presso il cancello, nell’urinare sullo stesso, nell’entrare nel cortile e nell’imbrattare un’autovettura parcheggiata nei pressi.

In presenza di condotte direttamente incidenti sul luogo specificamente protetto, la mancata indicazione in sentenza di una distanza metrica o di una misurazione planimetrica non è stata ritenuta determinante.

Il principio deve essere letto in relazione alla specifica prescrizione cautelare e ai fatti accertati. La sentenza non afferma che la distanza metrica sia sempre irrilevante, né che ogni passaggio in prossimità della persona offesa integri automaticamente il reato. Occorre verificare il contenuto concreto del provvedimento, il luogo protetto e le modalità della condotta.

La distinta violazione del divieto di comunicazione

Diverso era il capo relativo alla violazione del divieto di comunicare con la persona offesa per staling attraverso qualsiasi mezzo, imposto con ordinanza del 13 aprile 2022.

La Cassazione ha precisato che l’episodio del 22 febbraio 2022 era anteriore all’ordinanza e non poteva quindi essere utilizzato come violazione del successivo divieto di comunicazione. La responsabilità per tale capo restava tuttavia sostenuta da condotte successive all’ordinanza: le videochiamate WhatsApp del 18 e del 20 aprile 2022 e le richieste di amicizia inoltrate sul profilo Facebook della persona offesa il 22 e il 23 aprile 2022.

Tali iniziative sono state ritenute, alla luce dell’accertamento di merito, non meri atti neutri, ma condotte dirette a raggiungere la persona offesa mediante strumenti telematici, in violazione del divieto di comunicare con qualsiasi mezzo.

Anche in questo caso la decisione non stabilisce che ogni richiesta di amicizia o ogni tentativo di contatto sui social integri automaticamente l’art. 387-bis c.p. Il rilievo penale dipende dal contenuto della prescrizione, dalla riferibilità del contatto all’imputato e dalla concreta valutazione degli elementi di prova. Nel caso deciso, la Corte d’appello aveva inoltre valorizzato le ammissioni dell’imputato relative alla violazione della misura cautelare.

I limiti del giudizio di cassazione

La Corte ha dichiarato infondati alcuni motivi e inammissibili altri, nella parte in cui miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove o introducevano questioni non specificamente devolute al giudice d’appello.

La Cassazione ha ritenuto legittima anche la motivazione per relationem, poiché la Corte d’appello non si era limitata a recepire in modo acritico la decisione di primo grado, ma aveva esaminato i nuclei essenziali delle doglianze e aveva motivato in modo coerente insieme alla sentenza del Tribunale.

Sono state inoltre ritenute nuove, e quindi non esaminabili nel merito, alcune censure relative al contenuto del divieto di avvicinamento, alla distanza metrica, alla riferibilità tecnico-forense dei contatti telematici, alla violazione di domicilio, agli episodi di imbrattamento e all’applicazione delle pene sostitutive, perché non erano state adeguatamente proposte in appello.

Il principio della decisione

La sentenza n. 32837/2026 conferma che:

  1. L’elezione di domicilio presso lo studio dei precedenti difensori non perde automaticamente efficacia per la successiva sospensione, cancellazione o radiazione del domiciliatario, se non è stata revocata o modificata e non è provata una concreta impossibilità di conoscenza dell’atto.
  2. Screenshot e copie cartacee di contenuti digitali possono essere utilizzati come prova senza la necessaria acquisizione dei dati dal provider o lo svolgimento di accertamenti tecnico-forensi, purché la loro provenienza, integrità e riferibilità siano valutate nel quadro probatorio complessivo.
  3. I trasferimenti successivi della persona offesa per stalking possono costituire elementi ulteriori di conferma dell’evento persecutorio, ma non sostituiscono la prova delle condotte e del nesso causale.
  4. La violazione del divieto di avvicinamento e quella del divieto di comunicazione sono fattispecie riferite a prescrizioni distinte e devono essere ricostruite sulla base del contenuto concreto del provvedimento cautelare.
  5. Il giudizio di cassazione non è una sede per ottenere una nuova valutazione complessiva del materiale probatorio o per introdurre questioni non dedotte nel giudizio d’appello.

La pronuncia, dunque, non attribuisce rilievo penale automatico a ogni screenshot, a ogni passaggio vicino all’abitazione della persona offesa o a ogni richiesta di contatto sui social. La rilevanza delle condotte dipende dal loro inserimento nel quadro concreto accertato dai giudici di merito e dal contenuto delle specifiche prescrizioni cautelari.

Avv. Sabrina Caporale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui